Anche il Tribunale di Pordenone si pronunciato con il rigetto dell’eccezione d’improcedibilità, con la rimessione in termini dell’opponente
IL TRIBUNALE DI PORDENONE
ORDINANZA
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, rilevato che la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite citata dall’opposta ha comportato un mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale, ritenuto che l’istituto della rimessione in termini possa essere concesso anche d’ufficio e nell’ipotesi sopra indicata
PQM
rimette l’opponente in termini ex art. 184 bis c.p.c.
[omissi]
Pordenone, 2/10/2010
fonte (www.lexform.it)