Prime applicazioni del nuovo DM 140 del 20.07.2012. Tribunale di Monza 6 agosto 2012

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Tribunale Monza, 06 agosto 2012 – – Est. Silvia Giani.Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti – Mancanza dei presupposti – Nullità – Sanatoria mediante opposizione e l’articolo 617 c.p.c..

Opposizione e l’articolo 617 c.p.c. – Unicità del giudizio di opposizione – Procure alle liti conferita nella fase iniziale – Idoneità della procura per lo svolgimento del giudizio di merito.

Tariffe forensi – Abrogazione – Applicazione ratione temporis – riferimento alle norme vigenti alla data in cui l’attività difensiva sia terminata – Distinzione tra attività compiuta prima dell’abrogazione delle tariffe e attività successiva all’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali di cui al DM 1 agosto 2012.
Benché la notifica effettuata ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) effettuata in mancanza dei presupposti di legge sia nulla, va tenuto presente che nell’ambito del procedimento di espropriazione forzata i vizi nullità della notifica devono essere fatti valere nel termine di venti giorni dalla conoscenza legale del primo atto esecutivo e che, in ogni caso, la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. comporta la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché il giudizio di opposizione di cui all’articolo 617 c.p.c. deve considerarsi unico nonostante la struttura bifasica, si deve ritenere che la procura conferita al difensore nella fase iniziale di cui al primo comma dell’articolo 618 c.p.c. estenda suoi effetti anche nella fase successiva del giudizio di merito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nonostante l’abrogazione delle tariffe forensi e l’approvazione dei nuovi parametri di cui al DM 1 agosto 2012, nella liquidazione delle spese giudiziali si dovrà fare riferimento alle norme vigenti alla data in cui l’attività difensiva è terminata, facendo applicazione del criterio adottato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di sopravvenienza di nuove tariffe nel corso dello svolgimento della prestazione di assistenza giudiziale. Pertanto, qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale, abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe, l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste.
  fonte (www.ilcaso.it)