Decreto Legge n. 70 2011. “Decreto Sviluppo”

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre  Europeo  –  Prime  disposizioni  urgenti  per   l’economia (11G0113)

(GU n. 110 del 13-5-2011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di   emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo  economico  e della competitivita’ del Paese, anche mediante l’adozione  di  misure volte   alla   semplificazione   dei   procedimenti    amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina  dei  contratti  pubblici, dell’attivita’ edilizia e di quella fiscale,  nonche’  ad  introdurre misure per il rilancio dell’economia nelle aree del  Mezzogiorno  del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere  sinergie tra le istituzioni  di  ricerca  e  le  imprese,  anche  al  fine  di garantire  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in   sede   europea indispensabili, nell’attuale  quadro  di  finanza  pubblica,  per  il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita’ e crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:  

 Art. 1. Credito di imposta per la ricerca scientifica

1. E’ istituito, sperimentalmente per gli  anni  2011  e  2012,  un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti  di ricerca, in Universita’ ovvero enti pubblici di ricerca.  Universita’ ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i  progetti  cosi’ finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con  altre  qualificate  strutture  di  ricerca,  anche  private,  di equivalente livello scientifico.  Altre  strutture  finanziabili  via credito  di  imposta  possono  essere  individuate  con  decreto  del Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca,   di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  

2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali  a  decorrere da ciascuno degli anni 2011 e  2012  per  l’importo  percentuale  che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l’importo degli investimenti  in  progetti di  ricerca  di  cui  al  comma   1   e’   integralmente   deducibile dall’imponibile delle imprese.  

3. Operativamente:

a) per Universita’ ed enti pubblici di ricerca si intendono:
1) le Universita’,  statali  e  non  statali,  e  gli  Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
2) gli enti pubblici di  ricerca  di  cui  all’articolo  6  del Contratto collettivo  quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di contrattazione per il quadriennio  2006-2009,  nonche’  l’ASI-Agenzia Spaziale Italiana;
3)  gli  organismi  di  ricerca  cosi’  come   definiti   dalla disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01,  lettera  d),  del paragrafo 2.2;

b) il credito di imposta:
1) spetta per  gli  investimenti  realizzati  a  decorrere  dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre 2012;
2)  compete  nella  misura  del  90  per  cento   della   spesa incrementale  di  investimento  se  lo  stesso  e’  commissionato  ai soggetti di cui alla lettera a);
3)  deve  essere  indicato  nella  relativa  dichiarazione  dei redditi e non concorre alla formazione del  reddito  ne’  della  base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli  articoli  61  e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e successive modificazioni;
5) e’ utilizzabile esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui  al comma 2,  lettere  e),  f),  g),  h-ter)  e  h-quater)  del  medesimo articolo;
6) non e’ soggetto al limite annuale  di  cui  all’articolo  1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono  adottate con  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate.  Le disposizioni del presente articolo assorbono il  credito  di  imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e’ conseguentemente soppresso.

5. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata  la  spesa di 55 milioni di euro per l’anno 2011, di 180,8 milioni di  euro  per l’anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 91 milioni di euro per l’anno 2014. Ai sensi dell’articolo 17, comma  12,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione  lineare, fino alla  concorrenza  dello  scostamento  finanziario  riscontrato, delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a   legislazione   vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del  2009,  delle  missioni  di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi  il Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita’,  nonche’  le risorse destinate alla ricerca e  al  finanziamento  del  cinque  per mille dell’imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  nonche’  il fondo di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell’economia e delle  finanze  riferisce  senza  ritardo alle Camere  con  apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al precedente periodo.  

Art. 2. Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalita’ di  vantaggio  per  le  regioni  del Mezzogiorno, fiscalita’ che deve essere relativa a lavoro, ricerca  e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel “Patto Euro plus” del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti  specifici  ai  fini della promozione della produttivita’  nelle  regioni  in  ritardo  di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d’imposta  per ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato. L’assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In  attesa  di  una estensione coerente con il citato “Patto Euro plus”, il funzionamento del credito di imposta si basa  sui  requisiti  oggi  previsti  dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al  Regolamento  (CE)  n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,  che  dichiara  alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell’articolo 40 del predetto Regolamento, ai  datori  di  lavoro  che,  nei  dodici  mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato assumendo    lavoratori     definiti     dalla     CommissioneEuropea “svantaggiati”ai sensi del numero 18  dell’articolo  2  del  predetto Regolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e’  concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta  nella  misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea “molto svantaggiati” ai sensi del numero 19 dell’articolo  2  del  predetto  Regolamento,  il credito  d’imposta  e’  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all’assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2  del  richiamato  Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di  impiego regolarmente retribuito da  almeno  sei  mesi,  ovvero  privi  di  un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta’, ovvero che vivano soli  con  una  o  piu’ persone a carico,  ovvero  occupati  in  professioni  o  settori  con elevato tasso di disparita’ uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale  con  caratteristiche  ivi  definite;  per lavoratori molto svantaggiati, si intendono  i  lavoratori  privi  di
lavoro da almeno 24 mesi.

3. Il credito di imposta e’ calcolato sulla base  della  differenza tra il numero dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con  contratto  a tempo indeterminato mediamente occupati nei  dodici  mesi  precedenti all’arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del contratto nazionale.

4. L’incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa’  controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile  o  facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di  lavoro  a decorrere dal mese successivo a quello  dell’entrata  in  vigore  del presente decreto, ogni  lavoratore  assunto  con  contratto  a  tempo indeterminato costituisce  incremento  della  base  occupazionale.  I lavoratori assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si assumono nella base occupazionale in misura  proporzionale  alle  ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al  periodo  d’imposta  per  il  quale  e’  concesso  ed  e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell’articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni, entro tre anni dalla  data  di  assunzione.  Esso  non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e  non  rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade: 

a) se, il numero complessivo dei dipendenti, e’ inferiore o  pari a quello rilevato mediamente  nei  dodici  mesi  precedenti  all’arco temporale di cui al comma 1;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche’ nei casi  in  cui  siano  emanatiprovvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di lavoro per condotta antisindacale.

8.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  della gioventu’, previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto  dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell’impegno e nella spesa dei  fondi  strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti  di  finanziamento  garantiti  da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche’ le  disposizioni  di attuazione dei  commi  precedenti  anche  al  fine  di  garantire  il rispetto delle condizioni  che  consentono  l’utilizzo  dei  suddetti fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del  presente credito d’imposta.

9. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo  sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e  comunitarie  del  Fondo  Sociale Europeo e del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  destinate  al finanziamento dei programmi  operativi,  regionali  e  nazionali  nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente. Le  citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012  e 2013  sono  versate  all’entrata   del   bilancio   dello   Stato   e successivamente riassegnate per le suddette finalita’  di  spesa,  ad apposito  programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero dell’economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  le  Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di  rotazione  ex lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti  a titolo di credito di imposta dalla UE,  da  versare  all’entrata  del bilancio dello Stato. Ai sensi  dell’articolo  17,  comma  12,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, con proprio decreto, provvede  alla  riduzione,  della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da  garantire la  compensazione  degli  effetti   dello   scostamento   finanziario riscontrato, su tutti  i  saldi  di  finanza  pubblica.  Il  Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e all’adozione delle misure di cui al precedente periodo.”

Art. 3. Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistico – alberghieri, nautica da diporto

1. Per incrementare l’efficienza del  sistema  turistico  italiano, riqualificando e rilanciando l’offerta turistica, fermo restando,  in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e  fruizione  della battigia, anche ai fini di balneazione, e’ introdotto un  diritto  di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:

a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree gia’ occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d’uso in atto alla data di entrata  in  vigore del presente articolo,  Ancorche’  realizzate  su  spiaggia,  arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non  risultino  gia’  di proprieta’  privata,  le  edificazioni   possono   essere   mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie.  La  delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche’  la  delimitazione delle aree gia’ occupate da  edificazioni  esistenti,  realizzate  su terreni non gia’ di proprieta’ privata, e’ effettuata, su  iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l’Agenzia del demanio;

b) il provvedimento costitutivo  del  diritto  di  superficie  e’ rilasciato, nel rispetto dei  principi  comunitari  di  economicita’, efficacia,  imparzialita’,  parita’  di  trattamento,  trasparenza  e proporzionalita’, dalla Regione, d’intesa con il Comune  nonche’  con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia  alla  Agenzia   delle   entrate   per   la  riscossione   del corrispettivo;

c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente  si mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;
2)  previo   accatastamento   delle   edificazioni   ai   sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e,  per  le edificazioni gia’ esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente articolo,  se  le  stesse  risultano  dotate  di  un  titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;
3) se acquisito da una  impresa,  a  condizione  che  l’impresa aderisca a nuovi, congrui studi di  settore  appositamente  elaborati dalla  Agenzia  delle  entrate  e  che  l’impresa  risulti   altresi’ regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

d) sulle aree inedificate l’attivita’ edilizia e’ consentita solo in regime di diritto di superficie  e  comunque  nel  rispetto  della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia’  occupate da   edificazioni   esistenti   le   attivita’    di    manutenzione, ristrutturazione,  trasformazione,  ovvero  di  ricostruzione   delle predette edificazioni sono consentite  comunque  nel  rispetto  della normativa vigente.

2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente  articolo,  che  risultano  in violazione delle disposizioni di cui  al  comma  1,  sono  senz’altro acquisite di diritto alla proprieta’  del  demanio  ed  abbattute  in danno di colui che le ha realizzate.  Le  violazioni  alla  normativa vigente,  incluse  quelle  di  rilevanza  penale,  commesse  su  aree costituite da spiagge,  arenili  e  scogliere  continuano  ad  essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e’ innovato  in materia di concessioni sul demanio marittimo. Le  risorse  costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c)  e d) del comma 1 riscosse dalla  Agenzia  delle  entrate  sono  versate all’entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  ad  un Fondo costituito presso il Ministero dell’economia  e  delle  finanze per  essere  annualmente  ripartite  in  quattro  quote,  in  favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei  Comuni  interessati, dei Distretti turistico – alberghieri di  cui  al  comma  4,  nonche’ dell’erario, con  particolare  riferimento  agli  eventuali  maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno.  La  misura delle  quote  e’  stabilita  annualmente  con  decreto  del  Ministro dell’economia e delle finanze, in modo tale che non derivino  effetti negativi  per  la  finanza  pubblica.  Con  decreto  di  natura   non regolamentare  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze   sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di  cui alla comma 1, lettera c), n.  1),  in  modo  tale  che  non  derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

3. A salvaguardia di valori  costituzionalmente  garantiti,  quanto alle esigenze del pubblico uso, l’attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei  casi  di attribuzione di diritti di superficie ad imprese  turistico-balneari, il rispetto dell’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il  raggiungimento  della  battigia,  anche  a  fini  di balneazione.

4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi  territori,  previa  intesa  con  le Regioni  interessate,  i  Distretti  turistico-alberghieri  con   gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo  delle  aree  e dei   settori   del    Distretto,    di    migliorare    l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione  dei  servizi,  di  assicurare garanzie e certezze  giuridiche  alle  imprese  che  vi  operano  con particolare riferimento alle opportunita’ di investimento, di accesso al credito, di  semplificazione  e  celerita’  nei  rapporti  con  le pubbliche amministrazioni.

5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente  ai  beni  del  demanio  marittimo,  esclusivamente  le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei  Distretti e’ effettuata dall’Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che e’ obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del  settore turistico che operano nei  medesimi  territori.  Alla  conferenza  di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,

6. Nei Distretti turistico-alberghieri  si  applicano  le  seguenti disposizioni:

a) alle imprese  dei  Distretti,  costituite  in  rete  ai  sensi dell’articolo  3,  comma  4-bis  e  seguenti,  del  decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9 aprile 2009, n. 33,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria,  per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 1,  comma  368,  lettere b), c) e d) della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive modificazioni,  previa  autorizzazione  rilasciata  con  decreto  del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il  Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla  relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorche’ non costituite  in  rete, si applicano altresi’, su richiesta, le disposizioni  agevolative  in materia fiscale di cui all’articolo 1, comma 368, lettera  a),  della citata legge n. 266 del 2005;

b) i Distretti costituiscono “Zone a burocrazia  zero”  ai  sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai  medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma  2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per  spese  di competenza del Ministero dell’interno sono a carico del fondo di  cui al comma 2;

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici  di  coordinamento delle attivita’  delle  Agenzie  fiscali  e  dell’INPS.  Presso  tali sportelli le imprese del  distretto  intrattengono  rapporti  per  la risoluzione di qualunque questione  di  competenza  propria  di  tali enti, nonche’ presentare richieste ed  istanze,  nonche’  ricevere  i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti,  rivolte  ad  una qualsiasi    altra    amministrazione    statale.     Con     decreto interdirigenziale  dei  predetti  enti,  nonche’  con   decreto   del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate  le disposizioni applicative occorrenti ad  assicurare  la  funzionalita’ degli  sportelli  unici,  rispettivamente,  per   le   questioni   di competenza  dei  predetti   enti,   nonche’   di   competenza   delle amministrazioni statali, Per le attivita’ di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali  e  dell’INPS  gli  sportelli  unici assicurano  controlli   unitari,   nonche’   una   pianificazione   e l’esercizio di tali attivita’  in  modo  tale  da  influire  il  meno possibile  sull’ordinaria  attivita’  propria   delle   imprese   dei Distretti. Dall’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  periodi precedenti  non  devono  derivare  nuovi   o   maggiori   oneri.   Le amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti   ivi   previsti   con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.

7. Per semplificare gli adempimenti  amministrativi  relativi  alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della  nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell’articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: “1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  si  applicano  alla navigazione da diporto, anche  se  esercitata  per  fini  commerciali mediante le unita’ da diporto di  cui  all’articolo  3  del  presente codice, ivi comprese le navi di cui  all’articolo  3  della  legge  8 luglio 2003, n. 172. 2. Ai fini del presente codice  si  intende  per  navigazione  da diporto quella effettuata in  acque  marittime  ed  interne  a  scopi sportivi  o  ricreativi  e  senza  fine  di  lucro,  nonche’   quella esercitata a  scopi  commerciali,  anche  mediante  le  navi  di  cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma  restando  la disciplina ivi prevista.”.

8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici  e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:

a) all’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il comma 2, e’ inserito il seguente:       “2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo  stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico,  nella  predisposizione  del  piano regolatore  portuale,  deve  essere  valutata,  con   priorita’,   la possibile  finalizzazione  delle  predette  strutture  ed  ambiti  ad approdi turistici come definiti dall’articolo 2  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,  n. 509.”;

b) ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42, nonche’ alle rispettive  norme  di  attuazione,  al  procedimento  di revisione  del  quadro  normativo  in  materia  di   rilascio   delle concessioni demaniali marittime per  le  strutture  portuali  di  cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del  Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalita’  di  affidamento  delle  concessioni  di   beni   demaniali marittimi con finalita’  turistico-ricreative,  come  definiti  sulla base dell’intesa raggiunta ai sensi dell’articolo 1,  comma  18,  del decreto  legge  30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  in  sede  di conferenza Stato – Regioni.

 Art. 4. Costruzione delle opere pubbliche

 1.  Per ridurre  i  tempi  di  costruzione  delle  opere  pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu’ efficace sistema di controllo e infine per  ridurre  il  contenzioso, sono  apportate  alla  disciplina   vigente,   in   particolare,   le modificazioni che seguono:

a)  estensione  del  campo  di  applicazione  della  finanza   di progetto,  anche  con  riferimento   al   cosiddetto   “leasing   in costruendo”;
b) limite alla possibilita’ di iscrivere “riserve”;
c) introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;
d) introduzione di un tetto di  spesa  per  le  opere  cosiddette “compensative”;
e)  contenimento  della  spesa  per  compensazione,in   caso   di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture  di  un  elenco  di  fornitori  e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti “temerarie”;
i)  individuazione,  accertamento  e  prova  dei   requisiti   di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla  Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l)  estensione  del  criterio  di   autocertificazione   per   la dimostrazione dei requisiti richiesti  per  l’esecuzione  dei  lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente “ex post” sul possesso dei  requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare,  cause  che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e  dal  relativo  regolamento  di  esecuzione   e   attuazione,   con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente  previste  dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o)  obbligo  di  scorrimento  della  graduatoria,  in   caso   di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del  procedimento  per  la realizzazione di infrastrutture strategiche di  preminente  interesse nazionale (“Legge obiettivo”);
q) innalzamento dei limiti di  importo  per  l’affidamento  degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r)  innalzamento  dei  limiti  di  importo  per  l’accesso   alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.  Inoltre, e’ elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la  presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163 sono, tra l’altro, apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 27, comma 1, le  parole:  “dall’applicazione  del presente codice” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “dall’ambito  di applicazione oggettiva del presente codice”;

b) all’articolo 38:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «il socio»  sono  sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: “gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono inserite  le seguenti: “o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza  in  caso di societa’ con meno di quattro soci,” ;
1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono  sostituite dalle seguenti: «dei  soci»;  dopo  le  parole:  “gli  amministratori muniti di poteri di  rappresentanza  o  il  direttore  tecnico”  sono inserite  le  seguenti:  “o  il  socio  unico,  ovvero  il  socio  di maggioranza in caso di  societa’  con  meno  di  quattro  soci,”;  le parole: “cessati dalla carica nel  triennio”  sono  sostituite  dalle seguenti: “cessati  dalla  carica  nell’anno”;  le  parole  “di  aver adottato atti o misure di  completa  dissociazione”  sono  sostituite dalle  seguenti:  “che   vi   sia   stata   completa   ed   effettiva dissociazione”; le parole: «resta salva in ogni  caso  l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice  di  procedura  penale»  sono   sostituite   dalle   seguenti: «l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando  il  reato e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo  la  condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;
1.3) alla lettera d) dopo le parole: “19 marzo 1990, n.  55;” sono aggiunte  le  seguenti:  “l’esclusione  ha  durata  di  un  anno decorrente  dall’accertamento  definitivo  della  violazione   e   va comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa;”;
1.4) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: “e) che hanno commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo derivante dai rapporti di lavoro”;
1.5) alla lettera g) dopo la parola: “violazioni” e’ inserita la seguente: “gravi”;
1.6) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: «h) nei cui confronti, ai sensi del  comma  1-ter,  risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,  comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.»;
1.7) la lettera l) e’ sostituita dalla seguente: “l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il iritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12  marzo  1999,  n. 68.”;
1.8) la lettera m-bis) e’ sostituita dalla seguente:”m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.”;
1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: “,  anche in assenza nei loro confronti di un procedimento  per  l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,” e le parole: “nei tre anni antecedenti” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno antecedente”;
2) al comma 1-bis, le parole: “I casi di  esclusione  previsti” sono sostituite dalle seguenti: “Le cause di esclusione  previste”  e dopo le parole: “affidate ad un custode o amministratore giudiziario” sono inserite  le  seguenti:  “limitatamente  a  quelle  riferite  al periodo precedente al predetto affidamento”;
3) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: “1-ter. In caso di presentazione  di  falsa  dichiarazione  o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti  di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione  all’Autorita’ che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in considerazione della rilevanza o della  gravita’  dei  fatti  oggetto della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel  casellario  informatico  ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per  un  periodo  di  un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata  e  perde  comunque efficacia.”;
4) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso  dei requisiti mediante  dichiarazione  sostitutiva  in  conformita’  alle previsioni  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in cui indica tutte le condanne penali riportate,  ivi  comprese  quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del  comma 1, lettera c),  il  concorrente  non  e’  tenuto  ad  indicare  nella dichiarazione le condanne quando  il  reato  e’  stato  depenalizzato ovvero per le quali e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso  di revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1,  lettera  e)  si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo  14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e  successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto,  con  riferimento  al settore edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g),  si  intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di  imposte  e tasse per un importo superiore all’importo  di  cui  all’articolo  48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative  al  rilascio  del  documento  unico  di regolarita’  contributiva  di  cui  all’articolo  2,  comma  2,   del decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  i  soggetti  di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo  47, comma 2,  il  possesso  degli  stessi  requisiti  prescritti  per  il rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,  alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto,  e  di aver formulato l’offerta autonomamente; b) la  dichiarazione  di  non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di soggetti che si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  una  delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  c)  la  dichiarazione  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,  in  situazione  di controllo di cui all’articolo 2359  del  codice  civile,  e  di  aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle  lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad  un  unico  centro decisionale,  sulla  base  di  univoci  elementi.   La   verifica   e l’eventuale esclusione sono  disposte  dopo  l’apertura  delle  buste contenenti l’offerta economica.”;

c) all’articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera a), e’ aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo:  “i  soggetti  accreditati  sono  tenuti   a   inserire   la certificazione di cui alla presente  lettera  relativa  alle  imprese esecutrici di lavori pubblici nell’elenco ufficiale istituito  presso l’organismo nazionale italiano di ccreditamento di cui  all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;”;
2) dopo il comma 9-ter, e’ aggiunto il seguente: “9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione  o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA  ne  danno segnalazione all’Autorita’ che, se ritiene che siano state  rese  con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione  di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e  dagli  affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata  e perde comunque efficacia.”;

d) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:  “Documenti  e informazioni complementari – Tassativita’ delle cause di esclusione”;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. La  stazione  appaltante  esclude  i  candidati  o  i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento  e  da  altre  disposizioni  di legge vigenti, nonche’ nei casi di incertezza assoluta sul  contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o  di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita’ del  plico contenente  l’offerta  o  la  domanda  di  partecipazione   o   altre irregolarita’  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da   far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato  violato  il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a  pena  di  esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;

e) all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le  modalita’ indicate dall’Autorita’, ad inserire nella Banca dati  nazionale  dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante  il  possesso  dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta  ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 2-ter.  Le  stazioni  appaltanti  verificano  il  possesso  dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca  dati  nazionale  dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.”;

f) all’articolo 56, comma 1,  lettera  a),  l’ultimo  periodo  e’ soppresso;

g) all’articolo 57, comma 2,  lettera  a),  l’ultimo  periodo  e’ soppresso; 

h) all’articolo 64, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: “4-bis. I bandi  sono  predisposti  dalle  stazioni  appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorita’, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di  cui  all’articolo  46,  comma  1-bis.  Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando – tipo.”;

i) all’articolo 74, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di   moduli   di   dichiarazione   sostitutiva   dei   requisiti   di partecipazione di ordine generale  e,  per  i  contratti  relativi  a servizi e forniture o per i contratti relativi a  lavori  di  importo pari o inferiore a 150.000  euro,  dei  requisiti  di  partecipazione economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi.   I   moduli   sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorita’.”.

l) all’articolo 122: 
1) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: “7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,  a  cura  del responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,   parita’   di   trattamento,   proporzionalita’   e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57,  comma 6; l’invito e’ rivolto, per lavori di  importo  pari  o  superiore  a 500.000 euro, ad almeno dieci  soggetti  e,  per  lavori  di  importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno  cinque  soggetti  se  sussistono aspiranti  idonei  in  tali  numeri.  L’avviso  sui  risultati  della procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto 5 (avviso relativo  agli  appalti  aggiudicati),  contiene  l’indicazione   dei soggetti invitati ed e’ trasmesso per la  pubblicazione,  secondo  le modalita’ di cui all’articolo 122, commi 3 e 5,  entro  dieci  giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica  l’articolo 65, comma 1”;
2) il comma 7-bis e’ abrogato;

m) all’articolo  123,  comma  1,  le  parole:  “1  milione”  sono sostituite dalle seguenti: ” un milione e cinquecentomila”;

n) all’articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le  seguenti parole: “al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;

o) all’articolo 133, i commi 4 e 5  del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti: “4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il  prezzo di singoli materiali  da  costruzione,  per  effetto  di  circostanze eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato  dal  Ministero delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta  con  il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento  o in diminuzione, per la meta’ della percentuale eccedente  il  10  per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. 5. La compensazione e’ determinata applicando  la  meta’  della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento  al  prezzo  dei singoli  materiali  da  costruzione   impiegati   nelle   lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita’ accertate dal direttore dei lavori.”;

p) all’articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  nella  rubrica  le   parole:   “per   grave   inadempimento dell’esecutore” sono soppresse;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: “prevedono  nel  bando di gara che” sono soppresse e le parole: “per grave inadempimento del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “ai  sensi  degli  articoli 135 e 136”;

q) all’articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche: 
1) al  comma  9  le  parole  “asseverato  da  una  banca”  sono sostituite dalle seguenti: “asseverato da un istituto di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto  di  credito  stesso  ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge  23 novembre 1939, n. 1966”;
2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti: “19.  Gli  operatori  economici   possono   presentare   alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative  alla  realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita’ non presenti nella programmazione triennale di cui  all’articolo  128 ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati dall’amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una  bozza  di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la  specificazione  delle  caratteristiche  del  servizio   e   della gestione. Il piano economico-finanziario  comprende  l’importo  delle spese sostenute per la predisposizione  della  proposta,  comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui  all’articolo  2578 del codice civile. La proposta e’ corredata  dalle  autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all’articolo 75, e dall’impegno a prestare una cauzione  nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel  caso  di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi,  il   pubblico   interesse   della   proposta.   A   tal   fine l’amministrazione  aggiudicatrice  puo’  invitare  il  proponente  ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la  sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non puo’ essere valutata di pubblico interesse. Il  progetto preliminare,   eventualmente   modificato,    e’    inserito    nella programmazione  triennale  di  cui  all’articolo  128  ovvero   negli strumenti   di    programmazione    approvati    dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa  vigente  ed  e’  posto  in approvazione con le modalita’ indicate all’articolo 97; il proponente e’ tenuto ad apportare le eventuali ulteriori  modifiche  chieste  in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato e’ posto a  base  di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale e’ invitato  il proponente, che assume  la  denominazione  di  promotore.  Nel  bando l’amministrazione  aggiudicatrice  puo’  chiedere   ai   concorrenti, compreso il promotore, la  presentazione  di  eventuali  varianti  al progetto. Nel bando e’ specificato che il promotore  puo’  esercitare il diritto di  prelazione.  I  concorrenti,  compreso  il  promotore, devono essere in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  8,  e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione,  il  piano economico-finanziario asseverato  da  una  banca,  la  specificazione delle caratteristiche del  servizio  e  della  gestione,  nonche’  le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i  commi  4, 5, 6, 7 e 13.  Se  il  promotore  non  risulta  aggiudicatario,  puo’ esercitare,    entro    quindici    giorni    dalla     comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione  e  divenire aggiudicatario  se  dichiara  di   impegnarsi   ad   adempiere   alle obbligazioni   contrattuali   alle   medesime   condizioni    offerte dall’aggiudicatario. Se il romotore non risulta aggiudicatario e non esercita  la  prelazione  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la  predisposizione della proposta nei limiti indicati  nel  comma  9.  Se  il  promotore esercita la prelazione, l’originario  aggiudicatario  ha  diritto  al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle  spese  per  la predisposizione dell’offerta nei limiti cui al comma 9. 19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo  periodo,  puo’ riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all’articolo 160-bis. 20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,  primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8, nonche’ i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche’  i soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b), eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo  1,  comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale  e  di  promozione  dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.”;

r) all’articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole “dell’avviso”  sono  sostituite  dalle seguenti: “della lista”;
2) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre  a  quanto  previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI deve  evidenziare,  con apposito adeguato  elaborato  cartografico,  le  aree  impegnate,  le relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di salvaguardia;  deve  inoltre  indicare  ed   evidenziare   anche   le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso  il  limite  di spesa, comunque non superiore al  due  per  cento  dell’intero  costo dell’opera, per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita’ dell’opera. Nella percentuale indicata  devono  rientrare  anche  gli oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell’ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.”;
3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: “5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello Stato.”;
4) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente: “7-bis.  Per  le  infrastrutture   il   vincolo   preordinato all’esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data  in  cui diventa efficace  la  delibera  del  CIPE  che  approva  il  progetto preliminare dell’opera. Entro tale termine, puo’ essere approvato  il progetto  definitivo  che  comporta  la  dichiarazione  di   pubblica utilita’ dell’opera. In caso di  mancata  approvazione  del  progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario  reiterare il vincolo preordinato all’esproprio, la  proposta  e’  formulata  al CIPE da parte del Ministero, su istanza del  soggetto  aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e’ disposta  con  deliberazione  motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La  disposizione  del  presente  comma   deroga   alle   disposizioni dell’articolo 9, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;

s) all’articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le  parole:  “novanta  giorni”  sono  sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”;
2) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente: “4-bis. Il decreto di esproprio puo’ essere  emanato  entro il termine di sette  anni,  decorrente  dalla  data  in  cui  diventa efficace la delibera del CIPE  che  approva  il  progetto  definitivo dell’opera, salvo che nella medesima deliberazione non  sia  previsto un termine diverso. Il CIPE puo’  disporre  la  proroga  dei  termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore  o  per  altre giustificate ragioni. La proroga puo’  essere  disposta  prima  della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera  i  due anni. La disposizione del presente  comma  deroga  alle  disposizioni dell’articolo 13, commi 4 e  5,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.”;
3) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: “5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base  di gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del Ministero, puo’ disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello Stato.”;

t) all’articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente: “7-bis. Le varianti di cui ai  commi  6  e  7  devono  essere strettamente correlate alla funzionalita’ dell’opera  e  non  possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.”; 
2) comma 10, le parole: “novanta giorni” sono sostituite  dalle seguenti: “sessanta giorni”;

u) all’articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
2) al comma 3, secondo periodo, le  parole:  “sessanta  giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;
3) al comma 4, primo periodo, le  parole  “novantesimo  giorno” sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo giorno”;
4) al comma 6, le  parole:  “novanta  giorni”  sono  sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

v) all’articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le  seguenti parole: “ovvero l’utilizzo di una quota non  superiore  al  cinquanta per cento dei ribassi d’asta conseguiti”;

z) all’articolo 170, comma 3, le parole:  “novanta  giorni”  sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;

aa) all’articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole:  “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;

bb) all’articolo 187, comma 1, lettera a), e’ aggiunto, in  fine, il seguente periodo: “i soggetti accreditati sono tenuti  a  inserire la predetta certificazione nell’elenco ufficiale di cui  all’articolo 40, comma 3, lettera a);”;

cc) all’articolo 189, comma  4,  lettera  b),  primo  periodo  le parole: “di direttori tecnici”  sono  sostituite  dalle  seguenti:”di almeno un direttore tecnico” e, dopo  le  parole:  “di  dipendenti  o dirigenti,” e’ inserita la seguente: “nonche'”;

dd) all’articolo 204, comma 1, le parole ” cinquecentomila  euro” sono sostituite dalle seguenti: “un milione e  cinquecentomila  euro” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica  l’articolo 122, comma 7, ultimo periodo”;

ee) all’articolo  206,  comma  1,  dopo  le  parole:  “38;”  sono aggiunte le parole “46, comma 1-bis;” e dopo le parole “nell’invito a presentare offerte; 87; 88;” sono aggiunte le seguenti: “95; 96;”;

ff) all’articolo 219:
1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: “del comma 6” sono  inserite le seguenti: “dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE”;
2) al comma 10, dopo le  parole:  “di  cui  al  comma  6”  sono inserite le seguenti: “dell’articolo 30”;

gg) all’articolo 240:
1) al comma 5, dopo le parole: “responsabile del  procedimento” sono inserite le seguenti: “entro trenta giorni  dalla  comunicazione di cui al comma 3”;
2) al comma 6, le  parole:  “al  ricevimento”  sono  sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni dal ricevimento”  e  le  parole: “da  detto  ricevimento”,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “dalla costituzione della commissione”;
3) al comma 10, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  “Il compenso per la commissione non puo’ comunque superare  l’importo  di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto  del  Ministro dell’economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti.”;
4) al  comma  14,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  “della composizione” la parola “e'”  e’  sostituita  dalle  seguenti:  “puo’ essere”;

hh) all’articolo 240-bis:
1) al comma 1  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: “L’importo complessivo delle riserve non puo’  in  ogni  caso  essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.”;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Non possono essere oggetto  di  riserva  gli  aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del  regolamento,  sono stati oggetto di verifica.”;

ii) dopo l’articolo 246 e’ inserito il seguente: “Art. 246-bis Responsabilita’ per lite temeraria: 1. Nei giudizi in materia di contratti  pubblici  relativi  a lavori, servizi  e  forniture,  il  giudice,  fermo  quanto  previsto dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d’ufficio  la  parte soccombente al pagamento di una sanzione  pecuniaria  in  misura  non inferiore  al  doppio  e  non  superiore  al  triplo  del  contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio  quando  la decisione  e’  fondata   su   ragioni   manifeste   od   orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con  il  citato  decreto legislativo n. 104 del 2010.”;

ll) all’articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 9-bis, primo e  secondo  periodo,  le  parole:  “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”, e, al terzo periodo, dopo la parola: “anche” sono aggiunte le  seguenti: “alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per  la  dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'”;
2)  al  comma  15-bis  le  parole:  “31  dicembre  2010”   sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”; 
3) dopo il comma 20 e’ inserito il seguente: “20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al  31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all’articolo  122,  comma  9,  e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28.”;
4) al comma 21 il secondo periodo e’ sostituito  dai  seguenti: “La verifica e’ conclusa entro  il  31  dicembre  2011.  In  sede  di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni  di  cui all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40, comma 4, lettera g).”.

mm) all’allegato XXI, allegato tecnico di cui all’articolo 164,
1) all’articolo 16, comma 4, lettera  d),  le  parole  “10  per cento” sono sostituite dalle seguenti: “otto per cento”;
2) all’articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le  parole  “per  i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;
3) all’articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole:  “per  i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”.

nn) all’allegato XXII, le parole:  “responsabile  della  condotta dei lavori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabile di progetto o responsabile di cantiere”.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere  b),  l)  e  dd),  si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali  si  indice una gara sono pubblicati successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto-legge,  nonche’,  in  caso  di  contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  in  cui,  alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m),  si  applicano  a decorrere  dalla  pubblicazione   dell’avviso   per   la   formazione dell’elenco annuale per l’anno 2012.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o),  si  applicano  a partire dal decreto ministeriale di cui all’articolo  133,  comma  6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione  delle variazioni percentuali per l’anno 2011,  da  adottarsi  entro  il  31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per  il  calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011  e le rilevazioni effettuate con i precedenti  decreti  ministeriali  ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo  n. 163 del 2006.

6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure gia’ avviate alla data di entrata in  vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi  le disposizioni di cui all’articolo 153, commi  19  e  20,  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.

7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera  r),  numero  2),  si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di  entrata in vigore del presente decreto-legge.

8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3)  e  s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente decreto-legge.

9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di  cui al comma 7-bis dell’articolo 165 del decreto  legislativo  12  aprile 2006  n.  163,  si  applicano  anche  ai  progetti  preliminari  gia’ approvati dal CIPE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto-legge.

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero  1),  t), numero 2), u) e z), si applicano ai progetti  definitivi  non  ancora ricevuti  dalle  Regioni,  da  tutte  le  pubbliche   amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data  di  entrata in vigore del presente decreto-legge.

11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell’articolo 166 del decreto  legislativo  12  aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia’ approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si   applicano   ai   procedimenti   di   accordo   bonario   avviati successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le  disposizioni  di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi  o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge,  nonche’, in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  ai contratti per i quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a  presentare le offerte.

13. Per  l’efficacia  dei  controlli  antimafia  nei  subappalti  e subcontratti successivi  ai  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto lavori, servizi e forniture,  presso  ogni  prefettura  e’  istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a  rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono  rivolgersi  gli  esecutori dei lavori, servizi e forniture.  La  prefettura  effettua  verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti  rischi  e, in caso di esito  negativo,  dispone  la  cancellazione  dell’impresa dall’elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri, su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno,  della giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono  definite  le  modalita’  per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la finanza pubblica, dell’elenco di cui al primo  periodo,  nonche’  per l’attivita’ di verifica. Le stazioni appaltanti di  cui  all’articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d’ufficio, anche  in  modalita’ tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma  5,  del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445 del 2000, la prescritta documentazione  circa  la  sussistenza  delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste  dall’articolo  10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

14. Fatta salva la disciplina di cui all’art.  165,  comma  3,  del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per  il  triennio  2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari  o  definitivi che prevedano oneri superiori al  due  per  cento  dell’intero  costo dell’opera per le eventuali opere e misure compensative  dell’impatto territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita’ dell’opera. Nella predetta percentuale  devono  rientrare  anche  gli oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell’ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera  b)  e’  inserita  la seguente: “b-bis) dell’articolo  14,  intendendosi  il  richiamo  ivi contenuto agli  articoli  21  e  22,  riferito  rispettivamente  agli articoli 5 e 6 dell’allegato XXI al codice;”;

b) all’articolo 66, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole “agli  articoli  34” sono inserite le seguenti: “, limitatamente  ai  soggetti  ammessi  a partecipare alle procedure per l’affidamento dei  contratti  pubblici relativi a lavori,”.

c) all’articolo 357:
1) al comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono fatti salvi i contratti, gia’ stipulati o da stipulare,  per  la  cui esecuzione e’ prevista la qualificazione in una o piu’  categorie  di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.”;
2)  al  comma  12,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole: “centottantunesimo”     sono     sostituite      dalle      seguenti: “trecentosessantaseiesimo”;
3) al comma 14,  la  parola:  “centottantesimo”  e’  sostituita dalla seguente: “trecentosessantacinquesimo”; dopo il secondo periodo e’  inserito  il  seguente:  “Ai  fini  della  qualificazione   nella categoria OS 35, le stazioni appaltanti,  su  richiesta  dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere  nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG  3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A del decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  laddove  relativi  a  lavorazioni anche ricomprese nella categoria OS 35  di  cui  all’allegato  A  del presente regolamento, secondo l’allegato B.1, indicando,  nei  quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte  attribuita  a  ciascuna  delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5.”;
4) al comma 15, la parola:  “centottantunesimo”  e’  sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”; dopo il  secondo  periodo e’  inserito  il  seguente:  “Ai  fini  della  qualificazione   nella categoria OS 35, le  stazioni  appaltanti  provvedono  a  emettere  i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove  verifichino  la  presenza  di lavorazioni  anche  ricomprese  nella  categoria   OS   35   di   cui all’allegato A del  presente  regolamento,  secondo  l’allegato  B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A  del  presente regolamento, fermo restando quanto previsto  all’articolo  83,  comma 5.”;
5)  al  comma  16,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole: “centottanta”       sono       sostituite       dalle       seguenti: “trecentosessantacinque”;
6) al comma 17, la parola:  “centottantunesimo”  e’  sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”;
7) al comma 22, dopo le parole: “articolo 79, comma  17”,  sono inserite le seguenti: “e all’articolo  107,  comma  2”;  le  parole: “centottantunesimo”     sono     sostituite      dalle      seguenti: “trecentosessantaseiesimo”  e  e’  aggiunto,  in  fine  il   seguente periodo: “In  relazione all’articolo  107,  comma  2,  nel  suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui all’articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.”;
8) al comma 24 la  parola:  “centottantunesimo”  e’  sostituita dalla seguente: “trecentosessantaseiesimo”;
9) al comma 25, la parola: “centottanta”  e’  sostituita  dalla seguente: “trecentosessantacinque”;

d) all’articolo 358, comma  1,  dopo  le  parole:  “del  presente regolamento”  sono  inserite  le  parole  “,  fermo  restando  quanto disposto dall’articolo 357”.

16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo  Demaniale  e semplificare i procedimenti  amministrativi  relativi  ad  interventi edilizi nei  Comuni  che  adeguano  gli  strumenti  urbanistici  alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al  Codice  dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64  e  178,  non  sono soggette alla disciplina del presente  Titolo  le  cose  indicate  al comma 1 che siano opera di autore vivente o  la  cui  esecuzione  non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettere a)  ed  e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga  ad oltre cinquanta anni”;

b) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano  opera di autore non piu’ vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre  settanta  anni,  se  immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a  quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.”;

 c) all’articolo 54, comma 2, lettera  a),  il  primo  periodo  e’ cosi’ sostituito: “a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo  10, comma 1, che siano  opera  di  autore  non  piu’  vivente  e  la  cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se  mobili,  o  ad  oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12.”;

d) all’articolo 59, comma 1, dopo le  parole  “la  proprieta’  o” sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai beni mobili,”;

e) all’articolo 146, comma 5, il secondo periodo,  e’  sostituito come segue: “Il  parere  del  Soprintendente,  all’esito  dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1,  141-bis  e  143, comma 1, lettere b), c) e d),  nonche’  della  positiva  verifica  da parte  del  Ministero  su   richiesta   della   regione   interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il  termine  di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.”; 

17. All’articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono  soppresse  le  parole  “i  beni  oggetto  di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni  immobiliari  sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;”.

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: “5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato  e  gli enti territoriali per la razionalizzazione o  la  valorizzazione  dei rispettivi patrimoni immobiliari,  gia’  sottoscritti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  possono  essere attribuiti, su richiesta, all’ente che ha  sottoscritto  l’accordo  o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell’Agenzia del demanio, sono stabiliti termini e modalita’ per la  cessazione  dell’efficacia  dei  predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica. 5-ter. Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  5-bis  e’ adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano gia’ avuto  attuazione  anche parziale alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 196 bis, della legge  23 dicembre 2009, n. 191.”.

18. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 17, la richiesta di cui all’articolo 5, comma 5-bis, deldecreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett. b), puo’ essere presentata, ai sensi dell’articolo 3,  comma  4,  del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del  decreto  ministeriale  di  cui  al comma 17  lettera  b)  dall’ente  che  ha  sottoscritto  l’accordo  o l’intesa. La successiva attribuzione dei beni e’ effettuata con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto  con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per  i rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data  di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).

19.  A  decorrere  dal  bilancio  relativo  all’esercizio  2010   i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A.  ai sensi dell’articolo 7  del  decreto  legge  8  luglio  2002,  n.  138 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli  gia’ trasformati in capitale sociale,  possono  essere considerati  quali contributi  in  conto  impianti,  secondo  la   disciplina   di   cui all’articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296.  

Art. 5. Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del” silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la “cessione di cubatura”;
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza;

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”;

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni:

a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 5, comma 3, lettera a), la parola “autocertificazione” è sostituita dalla seguente: “dichiarazione”;
2) all’articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:“2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”
3) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: “Art. 20 – (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica. 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all’articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. 9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. 12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.”;
4) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: “Articolo 21 – (Intervento sostitutivo regionale) 1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.”
5) all’articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: “2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”;
6) all’articolo 59, comma 2, le parole: “Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
7) all’articolo 82, comma 2, le parole “qualora le autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di”.

b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole “nei successivi” sono sostituite dalla seguente “entro”.
2) all’articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “nonché di quelli’’, sono aggiunte le seguenti: ’’previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli’’, alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.”, e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.”.

c) Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all’articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: “2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;”.

4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ’’3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento”.

6. Per semplificare l’accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all’articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica nè a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

14. Decorso il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

15. All’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole “1° maggio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2011”.

 

Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:

a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell’istanza del privato;

c) riduzione degli adempimenti concernenti l’utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;

d) facoltà di effettuare “on line” qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;

e) per i trasporti eccezionali l’attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata.

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma: “3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.”;
2) all’articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma: “5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”;
3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate” sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: “i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis; i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.”;
4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis.”;
5) all’articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti: “1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1. 1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”;
6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,”.

b) Allo scopo di rendere effettivamente trasparente l’azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:
1) le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente.;
2) In caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1 la pubblica amministrazione procedente non può respingere l’istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l’istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego eventualmente emanato è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;
3) Il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1, nei procedimenti di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l’istante ad iniziare l’attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l’amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;
4) La disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana;
5) I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;
6) Nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4, gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) dell’articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).;

c) Per ridurre gli adempimenti connessi all’utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l’articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato.

d) Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:
1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell’utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui al numero 2. Resta in ogni caso salvo il diritto dell’interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
2) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto al numero 1;

e) Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9, è inserito il seguente: “9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa”.

f) All’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, dopo le parole: “piano di riduzione degli oneri amministrativi” sono inserite le seguenti:”relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro”;
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le regioni, le province e i comuni adottano, nell’ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa.”;
2) al comma 5, dopo le parole: “oneri amministrativi gravanti sulle imprese”, sono inserite le seguenti: ”e sui cittadini”.

3. Nel perseguimento dell’obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell’ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione.

Art. 7. Semplificazione fiscale

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;

b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;

c) abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;

d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura;

e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;

f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;

g) la richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;

h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;

i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;

l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;

m) attenuazione del principio del ”solve et repete”. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;

n) per favorire  la  tutela  dei  propri  diritti  da  parte  dei contribuenti, semplificazioni in tema di  riscossione  di  contributi previdenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento delle dichiarazioni dei redditi;  

o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;

p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;

q) innalzamento a 300 euro dell’importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;

r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;

s) è del 10 per cento l’aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);

t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:

a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese di cui all’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante “Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”, nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell’INPS, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
3) gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e), m), p), r) della Costituzione nonché dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: “Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.”;

d) le disposizioni di cui all’articolo 12 del legge del 27 luglio 2000 n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

e) all’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole “agli articoli 12 e 13” sono sostituite dalle seguenti: all’articolo 12”;
1.2) la parola ”annualmente” è soppressa;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.”;

f) l’omissione della comunicazione relativa alle variazioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

g) i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;

h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui al presente comma costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;

i) nell’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: “8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.”;

l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

m) all’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole “lire 600 milioni” e “lire un miliardo” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “400.000 euro” e “700.000 euro”;

n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, contenenti l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti, all’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, la parola “notificati” è sostituita dalla seguente: “emessi”;
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole “delle imposte sui redditi”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “, dell’imposta sulle attività produttive”;
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola “sanzioni” è eliminata la seguente: “, anche”;
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole “entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;” sono aggiunte le seguenti: “la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati”;

3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”;

4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.”;

o) All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.”;

p) all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 – recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione – dopo il comma 3 è inserito il seguente: “4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.;

q) la lettera a), del comma 1, dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, è sostituita dalla seguente: “a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”;

r) l’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato;

s) all’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine è aggiunto il seguente paragrafo: “I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a euro 1000.”;

t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l’unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all’Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) l’articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato;
2) le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell’INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto, si riferisco anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal successivo numero 3);
3) resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate relativamente all’iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:
3.1) per gli anni d’imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
3.2) per gli anni d’imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;

u) all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l’importo della prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l’importo della prima rata»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo è soppresso;

v) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.”;

z) all’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole “lire dieci milioni” sono sostituite con le seguenti “euro 10.000”;

aa) all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole “lire trecentomila” sono sostituite dalla seguenti: “euro 300,00;
2) al comma 6 le parole “lire trecentomila” sono sostituite dalla seguenti: “euro 300,00” e le parole “al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;
3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma “6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.”;

bb) all’articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre”. Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: “Ai versamenti eseguiti nel corso dell’anno 2008” sono sostituite dalle seguenti: “Ai versamenti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire”; sono altresì soppresse le parole: “previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,”;

cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all’allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;

dd) al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole “1° gennaio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2011”;
2) al secondo periodo., le paro1e “31 ottobre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;
3) al terzo periodo, le parole “‘31 ottobre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;

ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.

ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata;

gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.
 

Art. 8. Impresa e Credito

1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole”qualsiasi età” sono aggiunte le seguenti:”prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

b) all’articolo 59, comma 3, dopo le parole”n. 2204/2002 della Commissione , del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002” sono sostituite dalle seguenti:”n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008”.

2. Per ampliare il campo di applicazione dei soggetti beneficiari del regime di attrazione europea, al comma 1 dell’articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole “che intraprendono in Italia nuove attività economiche” sono inserite le parole “, comprese quelle di direzione e coordinamento,”.

3. Per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto segue:

a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari liquidatori nominati a norma dell’art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, a norma dell’art. 214 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria;

b) in caso di mancata individuazione dell’assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che precede, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo l’articolo 50 è aggiunto il seguente: “Art. 50-bis (Cessione di azienda o ramo d’azienda nell’anno anteriore la dichiarazione di insolvenza) 1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda che costituisca l’attività prevalente dell’impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l’impresa cedente e l’impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall’avvenuta cessione, l’impresa cedente risponde in solido con l’impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell’insolvenza.
2) all’articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: 1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell’unità operativa dei complessi aziendali dell’impresa cedente e dell’impresa cessionaria.”;
3) Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”
4) l’articolo 47, è sostituito dal seguente: “1. L’ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell’impegno connesso alla gestione dell’esercizio dell’impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all’attuazione dell’indirizzo programmatico prescelto a norma dell’articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l’articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”
5) il primo comma dell’articolo 56,dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l’attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.” .

4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio- lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale (di seguito “Titoli”) da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie.

b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale; possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d’Italia di cui all’art. 12, comma 7, del Testo unico bancario, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui ai precedenti commi. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui alla lettera a) non concorrono alla determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni di cui alla lettera d) .

d) i Titoli possono essere emessi per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto importo è eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare.

e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione è pari al 20 per cento dell’importo nominale complessivo annuo di cui al precedente comma. Per singole banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite massimo è del 5 per cento. In ogni caso, l’emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non può superare il 30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo bancario.

f) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalità attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale.

g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell’articolo 2, della legge n. 191 del 2009.

7. Per favorire l’operatività nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:

a) all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole “del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266” sono soppresse;
2) le parole “vengono soppressi” sono sostituite dalle parole “viene soppresso”;
3) dopo “il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni” sono aggiunte le parole “di finanziamento”.

b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l’accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

c) all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:
“361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall’anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l’intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) l’intensità dell’agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
2) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;
3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 è posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.”
“361 – ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonchè quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell’anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell’anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente. ”
“361 – quater. Dall’attuazione dei commi 361- bis e 361 – ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.”;

d) all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: “aumentato della metà.” sono sostituite dalle seguenti: “aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.”.

e) all’articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole “società quotate in mercati regolamentati e” sono aggiunte le seguenti: “alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché”;

f) dopo il comma 2 dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti possono convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo.”.

g) ai fini dell’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente decreto stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all’articolo 115 del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2011 comunicano, con le modalità indicate al comma 2 dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche apportate ai contratti medesimi. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Al cliente che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica.

6. La materia della “rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario” è regolata come segue:

a) fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che – prima dell’entrata in vigore della presente legge – ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo;

b) la rinegoziazione assicura l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo;

c) il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di cui alle precedenti lettere comporti anche l’allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;

d) le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente articolo continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite;

e) qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Per allineare allo standard europeo l’esercizio del credito sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente: “1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell’ordine l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per gli strumenti di pagamento dell’area unica dei pagamenti in euro che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa.”;

b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 31 è aggiunto il seguente comma 3: “L’assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall’art. 34, in forma sia cartacea sia elettronica.”;
2) l’articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente: “ con dichiarazione della Banca d’Italia, quale gestore delle stanze di compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l’assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato.”;
3) all’articolo 61, è aggiunto il seguente comma 3: “Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica.”;
4) all’articolo 86, comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase: “All’assegno circolare si applica altresì la disposizione dell’assegno bancario di cui all’art. 31, comma 3.”;

c) le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle successive lettere d) ed e);

d) con regolamento emanato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);

e) la Banca d’Italia, entro 12 mesi dall’emanazione del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con proprio regolamento le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale;

f) le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d’Italia di cui alla lettera d);

8. Per semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell’articolo 40-bis è sostituito dal seguente: “6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.”;

b) al comma 2 dell’articolo 120-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 le parole “e quelle contenute nell’articolo 40-bis” sono soppresse.

c) l’articolo 120-quater è modificato nel modo seguente:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell’atto di surrogazione.”;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in essere a seguito dell’adozione da parte di quest’ultimo della delibera di mutuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.”;
3) al comma 9, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori, come definiti dall’articolo 121, comma 1, lettera b), o micro-imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11; 

d) l’articolo 161, comma 7-quater è modificato nel modo seguente:
1) le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;
2) dopo il periodo: “A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all’atto di surrogazione.”, è aggiunto il seguente: “Con il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 120- quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l’atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell’annotazione.”.

9. All’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: “3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d’investimento collettivo del risparmio;
c) Forme di previdenza complementare nonché enti di previdenza obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti lettere costituiti all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio d’informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 168 bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell’articolo 1, comma 1, lett. c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società residenti in Italia che perseguano esclusivamente finalità mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.

3-bis. Ferma restando l’applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo è rilevata al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare alla società di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonché per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.”;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti: 
“4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento, con le modalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali indicati nell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 351.
4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L’imposta è versata dal partecipante con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011. L’imposta può essere versata a cura della società di gestione del risparmio o dell’intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l’ammontare necessario al versamento dell’imposta.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti, per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato nel comma 3 e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore alla percentuale indicata nel comma 3-bis, la società di gestione del risparmio può altresì deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d’investimento. In tal caso la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione la società di gestione del risparmio applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7 per cento. Non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 4-bis. L’imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del risparmio il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione.”;

e) il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: “Nell’ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni e i proventi non sono imponibili fino a concorrenza dell’ammontare assoggettato all’imposta sostitutiva di cui al comma 5.”;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.”.

10. L’articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1 dell’articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente: “La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza del registrazione non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.”.

11. Al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all’art. 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n.795/2004, è consentita la cessione dei relativi crediti nei confronti di Istituti finanziari a condizione che l’operazione finanziaria sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga al comma 2 dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n.727, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.30 del 31 gennaio 1975.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di cessione dei crediti derivanti dai finanziamenti della Politica Agricola Comune, assicurando l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

Art. 9. Scuola e merito

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l’individuazione e l’attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati “Contratti di programma per la Ricerca Strategica”, per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall’articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

3. E’ istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito “Fondazione”) per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonchè con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all’estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l’attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

5. Lo statuto della Fondazione è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto disciplina, inoltre:

a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
b) l’istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l’esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di un’apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell’attività lavorativa;

b) le caratteristiche, l’ammontare dei premi e dei buoni di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell’esposizione del fondo. Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che siano stati formulati rilievi

7. In attuazione dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all’art. 2, comma 4-undevicies della Legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225.

9. Fermo quanto indicato al successivo comma 15, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013” e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all’ articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all’articolo 5, comma 7, lett.a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui all’articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

15. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l’anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2012.

16. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d),  i),  l) ed m);

b) i commi 5 e 9 sono soppressi.

17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

18. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”.

19. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.

20. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato “a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia”.

21. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.

 

Art.10. Servizi ai cittadini

1. Per incentivare l’uso degli strumenti elettronici nell’ottica di aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all’articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-bis. L’emissione della carta d’identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell’interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell’interno la fase dell’inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD”.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d’identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, dell’articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d’identità elettronica, il Ministero dell’economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, è disposta anche progressivamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute”;

4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2bis dell’articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all’articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell’articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

5. All’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Il sindaco è tenuto à rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno.”;

b) al secondo comma: 
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d’identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni”;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.”.

6. All’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente periodo: “In caso di ritardo nella trasmissione all’Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.”.

7. All’articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.”.

8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9. Le procedure di cui al comma 4 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell’unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall’avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.

11. Al fine di garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata “Agenzia”.

12. L’Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.

13. L’Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

14. L’Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua;

d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio “chi inquina paga”, e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell’Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l’adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell’esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all’autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;

f) verifica la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d’inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d’ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d’ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predispone annualmente una relazione sull’attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all’andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

15. All’Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. L’Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate. I componenti dell’Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell’Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell’Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell’Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l’articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da tre membri effettivi, due dei quali scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ed uno con funzioni di presidente, nonché da un membro supplente, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell’Agenzia. Formula proposte all’Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell’Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

18. I compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun componente dell’Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

19. A pena di decadenza i componenti dell’Agenzia e il direttore generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell’Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l’intera durata dell’incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell’incarico.

20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, i membri dell’Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settore. La violazione ditale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un ‘annualità dell’importo del corrispettivo percepito. All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo ditali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.

21. L’Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del’Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell’Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.

22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell’Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza.

23. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all’Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si provvede:

a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia.

b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a).

25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, è stabilito l’ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell’Agenzia.

26. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Alla nomina dell’Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest’ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

27. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

28. L’articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 15 del decreto- legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest’ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

Art. 11. Disposizioni finanziarie
 
1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica economica, di cui all’ articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata di 1,4  milioni  di  euro  per l’anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l’anno 2012, di 0,4  milioni di euro per l’anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l’anno 2014 e  di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
 
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e  dagli  articoli  1, comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b),  pari  complessivamente  a  100 milioni di euro per l’anno 2011, 203,1 milioni  di  euro  per  l’anno
2012, 188 milioni di euro per l’anno 2013, 148,3 milioni di euro  per l’anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere  dall’anno  2015,  che per l’anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in  termini  di indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede
rispettivamente: 

a) quanto ad euro 100 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 25,  della legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta dall’articolo 1, comma 4, del presente decreto;

b) quanto ad euro 293,1 milioni di  euro  per  l’anno  2012,  188 milioni di euro per l’anno 2013, 148,3 milioni  di  euro  per  l’anno 2014 e 28,3 milioni di euro  a  decorrere  dall’anno  2015,  mediante utilizzo delle maggiori entrate  recate  dall’articolo  7,  comma  2, lettere da dd) a gg), e dall’articolo 8, commi 5 e 11.

3. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12. Entrata in vigore
 
1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del  Consiglio dei Ministri
 
Tremonti,  Ministro  dell’economia  e delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano

 Fonte (www.altalex.com)