Tribunale di Pordenone ordinanza 2 ottobre 2010

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Anche il Tribunale di Pordenone si pronunciato con il rigetto dell’eccezione d’improcedibilità, con la rimessione in termini dell’opponente

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

ORDINANZA

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede, rilevato che la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite citata dall’opposta ha comportato un mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale, ritenuto che l’istituto della rimessione in termini possa essere concesso anche d’ufficio e nell’ipotesi sopra indicata

PQM

rimette l’opponente in termini ex art. 184 bis c.p.c.

[omissi]

Pordenone, 2/10/2010

fonte (www.lexform.it)