Codice del Turismo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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Codice del Turismo  approvato con il Dlgs n. 79 del 23 maggio 2011, entrerà in vigore definitivamente il 21 giugno 2011, con positivi effetti sul mercato turistico per la stegione estiva 2011.CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E  MERCATO  DEL TURISMO                                TITOLO I                         DISPOSIZIONI GENERALI                                 CAPO I                         DEI PRINCIPI GENERALI                                 ART. 1                        (Ambito di applicazione)  1. Il presente codice reca, nei limiti  consentiti  dalla  competenza statale,  norme  necessarie  all'esercizio  unitario  delle  funzioni amministrative in  materia  di  turismo  ed  altre  nome  in  materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino,  al coordinamento  e  all'integrazione  delle  disposizioni   legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea  e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.                                  ART. 2      (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)  1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo  e' consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio  di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente. 2. L'intervento legislativo dello Stato in  materia  di  turismo  e', altresi',  consentito  quando  sussistono  le  seguenti  esigenze  di carattere unitario:   a) valorizzazione, sviluppo e competitivita', a  livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa  del Paese;   b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana. 3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o  al Ministro delegato.                                  ART. 3                (Principi in tema di turismo accessibile)  1. In attuazione dell'articolo 30  della  Convenzione  delle  Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York  il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la  legge  3  marzo 2009, n. 18,  lo  Stato  assicura  che  le  persone  con  disabilita' motorie,  sensoriali  e  intellettive  possano  fruire   dell'offerta turistica in modo completo  e  in  autonomia,  ricevendo  servizi  al medesimo livello di qualita' degli altri fruitori senza  aggravi  del prezzo.  Tali  garanzie  sono  estese  agli  ospiti  delle  strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilita' ridotta. 2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lo  Stato  promuove  la  fattiva collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilita'  e le organizzazioni del turismo sociale. 3. E' considerato atto  discriminatorio  impedire  alle  persone  con disabilita' motorie, sensoriali e intellettive, di  fruire,  in  modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente  per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita'.                                  CAPO II                           IMPRESE TURISTICHE                                 ART. 4                          (Imprese turistiche)  1. Ai fini del presente decreto legislativo sono  imprese  turistiche quelle  che  esercitano  attivita'  economiche,  organizzate  per  la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e  la  gestione di prodotti, di  servizi,  tra  cui  gli  stabilimenti  balneari,  di infrastrutture e di esercizi,  compresi  quelli  di  somministrazione facenti  parte  dei  sistemi  turistici  locali,   concorrenti   alla formazione dell'offerta turistica. 2. L'iscrizione al registro delle  imprese,  di  cui  alla  legge  29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio  delle  notizie economiche   e   amministrative   laddove   previsto,   costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni,  dei  contributi,  delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed  a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica. 3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche  sono  estesi  i contributi, le  agevolazioni,  le  sovvenzioni,  gli  incentivi  e  i benefici  di  qualsiasi  generi  previsti  dalle  norme  vigenti  per l'industria,  cosi'  come  definita  dall'articolo  17  del   decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  nei  limiti  delle   risorse finanziarie a tal fine  disponibili  ed  in  conformita'  ai  criteri definiti dalla normativa vigente. 4.  Le  imprese  turistiche   non   costituite   conformemente   alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di  uno  Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e  ad  esercitare le loro attivita' in Italia, secondo il  principio  di  reciprocita', previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle  leggi  statali  e  regionali, nonche'  dalle  linee  guida  di  cui  all'articolo  44  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.                                  ART. 5                (Imprese turistiche senza scopo di lucro)  1. Le associazioni che operano nel settore del  turismo  giovanile  e per  finalita'  ricreative,  culturali,  religiose,  assistenziali  o sociali,  sono  autorizzate  ad  esercitare  le  attivita'   di   cui all'articolo 4, nel rispetto  delle  medesime  regole  e  condizioni, esclusivamente  per  gli  associati,   anche   se   appartenenti   ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione. 2. Le associazioni di cui al  comma  1  assicurano  il  rispetto  dei diritti  del  turista  tutelati  dall'ordinamento  internazionale   e dell'Unione europea.                                 TITOLO II             PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO                                 CAPO I                         PROFESSIONI TURISTICHE                                 ART. 6                              (Definizione)  1. Sono professioni turistiche quelle attivita', aventi ad oggetto la prestazione  di  servizi  di  promozione  dell'attivita'   turistica, nonche' servizi di ospitalita', assistenza, accompagnamento e  guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del  viaggio  e della vacanza, anche sotto il profilo  della  conoscenza  dei  luoghi visitati.                                  CAPO II                           MERCATO DEL LAVORO                                 ART. 7                          (Percorsi formativi)  1.  Allo  scopo  di   realizzare   percorsi   formativi   finalizzati all'inserimento lavorativo nel  settore  del  mercato  turistico  dei giovani  laureati  o  diplomati,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  o  il  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i   Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e  della  gioventu',  d'intesa  con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, e'  autorizzato,  nell'ambito  delle risorse allo scopo disponibili a legislazione  vigente,  a  stipulare accordi   o   convenzioni   con   istituti   di   istruzione,   anche universitaria,  con  altri  enti  di  formazione  e  con  gli  ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.                                TITOLO III                           MERCATO DEL TURISMO                                 CAPO I            STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA'                                 ART. 8                            (Classificazione)  1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche', in particolare, ai fini dell'esercizio  del  potere  amministrativo  statale  di  cui all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; b) strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all'aperto; d) strutture ricettive di mero supporto. 2. Per  attivita'  ricettiva  si  intende  l'attivita'  diretta  alla produzione di servizi per l'ospitalita'  esercitata  nelle  strutture ricettive. Nell'ambito di tale attivita' rientra altresi', unitamente alla prestazione  del  servizio  ricettivo,  la  somministrazione  di alimenti e bevande alle persone  alloggiate,  ai  loro  ospiti  ed  a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva  in  occasione  di manifestazioni  e  convegni  organizzati,  nonche'  la  fornitura  di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e  di  registrazione audiovisiva o strumenti informatici,  cartoline  e  francobolli  alle persone alloggiate, nonche' la gestione, ad uso  esclusivo  di  dette persone, attrezzature e strutture  a  carattere  ricreativo,  per  le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia  di  sicurezza. Nella licenza di esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche la licenza per la somministrazione  di  alimenti  e  bevande  per  le persone non alloggiate nella  struttura  nonche',  nel  rispetto  dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le  attivita'  legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale. 3.  E'  fatto  divieto  ai  soggetti  che  non  svolgono  l'attivita' ricettiva, disciplinata dalle  previsioni  di  cui  al  comma  2,  di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale,  nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche  telematica, parole e locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  ad  indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.                                  ART. 9           (Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)  1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: a) gli alberghi; b) i motels; c) i villaggi-albergo; d) le residenze turistico alberghiere; e) gli alberghi diffusi; f) le residenze d'epoca alberghiere; g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; h) le residenze della salute - beauty farm; i) ogni altra struttura  turistico-ricettiva  che  presenti  elementi ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie. 2. Gli  alberghi  sono  esercizi  ricettivi  aperti  al  pubblico,  a gestione unitaria, che forniscono alloggio,  eventualmente  vitto  ed altri servizi accessori, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8, comma 2, in camere ubicate in uno  o  piu'  stabili  o  in  parti  di stabile. 3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la  sosta  e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni,  che  assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti. 4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei  requisiti  propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati  dalla centralizzazione dei servizi in  funzione  di  piu'  stabili  facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area  attrezzata  per  il soggiorno e lo svago della clientela. 5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali,  sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione  unitaria,  ubicate in uno o piu' stabili o parti di  stabili,  che  offrono  alloggio  e servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite da  uno  o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina. 6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive  caratterizzati  dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per  lo piu' in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da  un edificio centrale nel quale  sono  offerti  servizi  di  ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori. 7. Le residenze  d'epoca  alberghiere  sono  le  strutture  ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari  di  particolare  pregio storico-architettonico, dotate  di  mobili  e  arredi  d'epoca  o  di particolare livello artistico,  idonee  ad  un'accoglienza  altamente qualificata. 8. I bed  and  breakfast  in  forma  imprenditoriale  sono  strutture ricettive  a  conduzione  ed  organizzazione  familiare,  gestite  da privati in  modo  professionale,  che  forniscono  alloggio  e  prima colazione utilizzando parti della stessa unita'  immobiliare  purche' funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi  alberghieri dotati di particolari strutture di  tipo  specialistico  proprie  del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti  terapeutici,  dietetici ed estetici.                                  ART. 10                 (Classificazione standard qualitativi)  1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono  disciplinate  ai  sensi della  legge  20   febbraio   2006,   n.   96,   recante   disciplina dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano e  acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a  quelli  minimi  definiti  in  ambito  nazionale,  nonche' provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio  dei  servizi previsti  con  indicazioni  che  piu'  aderiscano  alle  specificita' territoriali, climatiche o culturali dei loro territori. 3. Al fine di accrescere la competitivita' di promozione  commerciale internazionale e di  garantire  il  massimo  livello  di  tutela  del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e  la valutazione della qualita' del  servizio  reso  ai  clienti.  A  tale sistema aderiscono, su  base  volontaria,  i  singoli  alberghi.  Per qualita' del servizio reso ai  clienti  si  intende  l'insieme  delle attivita', dei processi  e  dei  servizi,  misurabili  e  valutabili, rivolti alla soddisfazione  dei  clienti.  Il  sistema  nazionale  di rating e' organizzato tenendo conto della tipologia delle  strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e  di  garantire  la massima tutela  del  turista  si  tiene  conto  della  presenza,  ove necessaria,  di  appositi  strumenti  salvavita.  Con   decreto   del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro  delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori  e  di  categoria,  vengono  definiti  i   parametri   di misurazione e  valutazione  della  qualita'  del  servizio  turistico nonche' individuati i criteri e le  modalita'  per  l'attuazione  del sistema di rating.                                  ART. 11                  (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284)                        (Pubblicita' dei prezzi)  1. I prezzi dei servizi di cui al presente  titolo  sono  liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i  prezzi  praticati  secondo  quanto  disciplinato  dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita' dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni  in  caso  di  inosservanza degli obblighi di comunicazione alle  regione,  nonche'  i  controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.                                  CAPO II                        ALTRE STRUTTURE RICETTIVE                                 ART. 12                  (Strutture ricettive extralberghiere)  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui  all'articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere: a) gli esercizi di affittacamere; b) le attivita' ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast; c) le case per ferie; d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico; e) le strutture ricettive - residence; f) gli ostelli per la gioventu'; g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione; h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica; i) attivita' ricettive in residenze rurali; l) le foresterie per turisti; m) i centri soggiorno studi; n) le residenze d'epoca extralberghiere; o) i rifugi escursionistici; p) i rifugi alpini; q) ogni altra struttura  turistico-ricettiva  che  presenti  elementi ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie. 2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in piu' appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei  quali   sono   forniti   alloggio   ed   eventualmente   servizi complementari. 3. I bed and breakfast  sono  strutture  ricettive  a  conduzione  ed organizzazione  familiare,  gestite   da   privati   in   forma   non imprenditoriale,  che   forniscono   alloggio   e   prima   colazione utilizzando   parti   della   stessa   unita'   immobiliare   purche' funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 4. Le case per ferie  sono  strutture  ricettive  attrezzate  per  il soggiorno di persone o gruppi e  gestite,  al  di  fuori  di  normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza  fine  di  lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonche' da enti o  aziende  per  il  soggiorno  dei  propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per  ferie  possono  altresi' essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre  aziende  o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali  sia  stata stipulata apposita convenzione. 5. Le unita' abitative ammobiliate  ad  uso  turistico  sono  case  o appartamenti, arredati e dotati  di  servizi  igienici  e  di  cucina autonomi, dati in locazione ai turisti,  nel  corso  di  una  o  piu' stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di  alcun servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate  a  uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale; b)  in  forma  non  imprenditoriale,   da   coloro   che   hanno   la disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative,  senza organizzazione  in  forma  di  impresa.  La  gestione  in  forma  non imprenditoriale viene attestata  mediante  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita'  delle unita' abitative di cui al presente articolo; c) con gestione non  diretta,  da  parte  di  agenzie  immobiliari  e societa' di gestione immobiliare  turistica  che  intervengono  quali mandatarie o  sub-locatrici,  nelle  locazioni  di  unita'  abitative ammobiliate ad uso turistico sia  in  forma  imprenditoriale  che  in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i  titolari  delle unita' medesime che non intendono gestire  tali  strutture  in  forma diretta;  l'esercizio  dell'attivita'   di   mediazione   immobiliare relativamente a tali  immobili  e'  compatibile  con  l'esercizio  di attivita'  imprenditoriali  e  professionali  svolte  nell'ambito  di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione. 6.  Le  strutture  ricettive  -  residence  sono  complessi   unitari costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti  arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti  in  forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con  contratti  aventi validita' non inferiore a tre giorni. 7. Gli ostelli per la  gioventu'  sono  strutture  ricettive  per  il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni. 8. Le  attivita'  ricettive  in  esercizi  di  ristorazione  sono  le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri  locali,  gestite  in  modo  complementare   all'esercizio   di ristorazione  dallo  stesso  titolare  e   nello   stesso   complesso immobiliare. 9. Gli alloggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli  ai  sensi della  legge  20   febbraio   2006,   n.   96,   recante   disciplina dell'agriturismo. 10. Le attivita' ricettive in residenze rurali o country  house  sono le strutture localizzate in ville padronali o  fabbricati  rurali  da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa  composte  da  camere con  eventuale  angolo  cottura,  che  dispongono  di   servizio   di ristorazione aperto al pubblico. 11. Le foresterie per turisti sono  strutture  ricettive  normalmente adibite a collegi, convitti, istituti  religiosi,  pensionati  e,  in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private,  gestite  senza finalita' di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite  dagli Enti parco nazionali e  dalle  aree  marine  protette,  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  proprio decreto, offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del  turismo  sociale  e giovanile, per il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei  normali  canali commerciali. 12.I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive,  gestite  da enti  pubblici,  associazioni,  organizzazioni  sindacali,   soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalita' finalizzata  all'educazione  e  formazione  in  strutture  dotate  di adeguata  attrezzatura  per  l'attivita'  didattica  e  convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti. 13. Le residenze d'epoca  sono  strutture  ricettive  extralberghiere ubicate in complessi immobiliari  di  particolare  pregio  storico  e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca  o  di  particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata. 14. I rifugi  escursionistici  sono  strutture  ricettive  aperte  al pubblico idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti  in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni,  servite  da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche  in  prossimita' di centri abitati ed anche  collegate  direttamente  alla  viabilita' pubblica. 15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna,  ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono  essere custoditi e aperti al pubblico per periodi  limitati  nelle  stagioni turistiche. Durante i periodi di  chiusura  i  rifugi  alpini  devono disporre di un locale per il ricovero  di  fortuna,  convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno  anche  in  caso  di abbondanti nevicate e durante il periodo di  apertura  stagionale  il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata. 16. I requisiti minimi per l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al presente articolo, sono stabiliti  dalle  Regioni  e  dalle  Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della  disposizione  di cui all'articolo 15, comma 1.                                  ART. 13                    (Strutture ricettive all'aperto)  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui  all'articolo 15, sono strutture ricettive all'aperto: a) i villaggi turistici; b) i campeggi; c) i campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche; d) i parchi di vacanza. 2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione  unitaria,  allestite  ed  attrezzate  su  aree  recintate destinate alla sosta ed  al  soggiorno  di  turisti  in  allestimenti minimi,  in  prevalenza  sprovvisti  di  propri   mezzi   mobili   di pernottamento. 3. I  villaggi  turistici  possono  anche  disporre  di  piazzole  di campeggio  attrezzate  per  la  sosta  ed  il  soggiorno  di  turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 4. Sono  campeggi  le  strutture  ricettive  aperte  al  pubblico,  a gestione  unitaria,  allestite  ed  attrezzate  su   aree   recintate destinate alla  sosta  ed  al  soggiorno  di  turisti  in  prevalenza provvisti di propri mezzi mobili  di  pernottamento.  In  alternativa alla dizione di campeggio puo' essere usata quella di camping. 5. I campeggi possono anche  disporre  di  unita'  abitative  mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unita' abitative fisse, per la sosta ed  il  soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 6. I campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi  della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui  e' praticato  l'affitto  della  piazzola  ad  un  unico  equipaggio  per l'intera durata del periodo di apertura della struttura. 8. Le strutture ricettive all'aperto sono  classificate  in  base  ai requisiti e alle caratteristiche posseduti  secondo  le  prescrizioni previste dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano. 9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati: a) la sorveglianza  continua  della  struttura  ricettiva  durante  i periodi di apertura; b) la continua presenza all'interno  della  struttura  ricettiva  del responsabile o di un suo delegato; c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilita' civile a favore dei clienti.                                  ART. 14                 (Strutture ricettive di mero supporto)  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini dell'esercizio  del  potere  statale  di  cui  all'articolo  15,   si definiscono di mero supporto le strutture ricettive  allestite  dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale. 2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a  gestione unitaria, aperte al  pubblico  destinate  alla  sosta  temporanea  di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.                                 CAPO III        DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE                                 ART. 15                         (Standard qualitativi)  1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province  autonome di Trento e di Bolzano, al fine  di  uniformare  l'offerta  turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il  Ministro delegato fissa gli standard minimi  nazionali  dei  servizi  e  delle dotazioni per la classificazione delle  strutture  ricettive  di  cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato  e  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione  delle  strutture ricettive agrituristiche e' disciplinata  ai  sensi  della  legge  20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 2. Restano  salve  le  competenze  delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano di  cui  all'articolo  11,  comma  2, nonche' la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.                                  ART. 16            (Semplificazione degli adempimenti amministrativi                delle strutture turistico - ricettive)  1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico -  ricettive  sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti  e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n. 241. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma  1,  puo' essere iniziata dalla data  della  presentazione  della  segnalazione all'amministrazione competente. 3.  L'avvio  e  l'esercizio  delle  attivita'  in  questione  restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,  ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi,  igienico-sanitarie  e di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,   nonche'   quelle   relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute  nel  codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42. 4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2,  comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Nel caso di  chiusura  dell'esercizio  ricettivo  per  un  periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio  e'  tenuto  a darne comunicazione all'autorita' competente. 6. L'esercizio delle strutture ricettive e' subordinato  al  possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.                                  ART. 17                            (Sportello unico)  1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi  di  trasparenza, uniformita',  celerita'   del   procedimento   ovvero   la   maggiore accessibilita' del mercato si applicano  alle  imprese  del  presente capo  le  disposizioni  relative  allo   Sportello   unico   di   cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del  relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di  semplificazione  piu' avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.                                 TITOLO IV                      AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO                                 CAPO I                    AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI                                 ART. 18                              (Definizioni)  1. Le agenzie di viaggio e turismo sono  le  imprese  turistiche  che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita'  di  produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni  altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi  di accoglienza che  di  assistenza,  con  o  senza  vendita  diretta  al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e  di  accoglienza  ai turisti, in conformita' al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n. 206. 2.  Sono,  altresi',  considerate  agenzie  di  viaggio  le   imprese esercenti  in  via  principale  l'organizzazione  dell'attivita'   di trasporto terrestre, marittimo,  aereo,  lacuale  e  fluviale  quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere,  gite  ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi  rispetto  a quelli strettamente necessari al trasporto  ed  altresi'  quelle  che esercitano attivita' locali e territoriali di noleggio, nonche'  ogni altra impresa che svolge attivita' ricollegabili alle precedenti. 3. Sono escluse le mere  attivita'  di  distribuzione  di  titoli  di viaggio. 4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle  province autonome di Trento e di Bolzano, al  fine  di  uniformare  il  regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio  delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attivita' similare e di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato,  d'intesa  con   la   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  definisce  gli  standard  minimi comuni, nonche' il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. 5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni  o  ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano  in  inganno  il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di agenzia di viaggio e turismo. 6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione  sociale  ai soggetti che non svolgono  l'attivita'  di  cui  al  comma  1,  o  in qualsiasi  comunicazione  al  pubblico,  delle  parole:  'agenzia  di viaggio',  'agenzia  di  turismo',  'tour  operator',  'mediatore  di viaggio  ovvero  di  altre  parole  e  locuzioni,  anche  in   lingua straniera, idonee ad indurre  confusione  sulla  legittimazione  allo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. 7. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  al  comma  6  e' punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  stabilita  dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti. 8. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando  o integrando  la  ragione  o  denominazione   sociale,   nonche'   ogni pubblicita' o comunicazione al pubblico, in modo  da  non  ingenerare equivoci in ordine alle attivita' effettivamente svolte. 9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio  e  turismo,  di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano  le  relative  disposizioni  ed  i  relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che  permettono  di usufruire di servizi turistici anche disaggregati.  La  qualifica  di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a  chi  emette  e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.                                  ART. 19                       (Obbligo di assicurazione)  1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di  viaggio  e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con  il  contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.                                  ART. 20                           (Direttore tecnico)  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del Ministro delegato sono fissati i requisiti  professionali  a  livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio  e  turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per  il  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate ad operare non richiede la nomina  di  un  direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.                                  ART. 21       (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi                   alle agenzie di viaggi e turismo)  1.  L'apertura,  il  trasferimento   e   le   modifiche   concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette,  nel rispetto dei requisiti professionali, di  onorabilita'  e  finanziari previsti dalle leggi delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di  inizio  attivita' nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma  1,  puo' essere iniziata dalla data  della  presentazione  della  segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia'  legittimate  a  operare,  non  e'   soggetta   a   segnalazione certificata autonoma ma  a  comunicazione  alla  provincia  ove  sono ubicati,  nonche'  alla  provincia  a  cui  e'   stata   inviata   la segnalazione di inizio attivita'.                                 TITOLO V      TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI                             DI ECCELLENZA                                 CAPO I                          DISPOSIZIONI GENERALI                                 ART. 22              (Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno             dell'offerta turistica e del sistema Italia)  1. Al fine di superare la frammentazione  della  promozione  e  della strutturazione dell'offerta  per  promuovere  circuiti  virtuosi,  in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente  a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono  realizzati  i  circuiti nazionali di  eccellenza  a  sostegno  dell'offerta  e  dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici  omogenei o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze  italiane, nonche' veri e propri itinerari tematici lungo  tutto  il  territorio nazionale. 2. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del Ministro delegato, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello  sviluppo economico, per i beni  e  le  attivita'  culturali,  delle  politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu' e per  le  politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si definiscono  i  circuiti  nazionali  di  eccellenza,  i  percorsi,  i prodotti e gli itinerari  tematici  omogenei  che  collegano  regioni diverse lungo tutto il  territorio  nazionale,  anche  tenendo  conto della  capacita'  ricettiva  dei  luoghi   interessati.   Essi   sono individuati come segue: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e faunistico; g) turismo dell'enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa  attivita'  industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il  Ministro  delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali,  delle regioni, delle associazioni di categoria e dei  soggetti  pubblici  e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.                                  ART. 23                       (Sistemi turistici locali)  1. Si definiscono  sistemi  turistici  locali  i  contesti  turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti  territoriali  appartenenti anche a regioni diverse,  caratterizzati  dall'offerta  integrata  di beni culturali, ambientali e di  attrazioni  turistiche,  compresi  i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,  o  dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 2.  Gli  enti  locali  o  soggetti  privati,  singoli  o   associati, promuovono  i  sistemi   turistici   locali   attraverso   forme   di concertazione  con  gli  enti  funzionali,  con  le  associazioni  di categoria che  concorrono  alla  formazione  dell'offerta  turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati. 3. Nell' ambito  delle  proprie  funzioni  di  programmazione  e  per favorire l'integrazione tra politiche  del  turismo  e  politiche  di governo  del  territorio  e  di  sviluppo   economico,   le   regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  del  titolo  II,  capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a  riconoscere  i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.                                  CAPO II                            TURISMO CULTURALE                                 ART. 24          (Incentivazione di iniziative di promozione turistica            finalizzate alla valorizzazione del patrimonio           storico - artistico, archeologico, architettonico                       e paesaggistico italiano)  1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del  codice  dei beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il Ministro delegato, di concerto con  il  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'  culturali,  promuove  la   realizzazione   di   iniziative turistiche  finalizzate  ad   incentivare   la   valorizzazione   del patrimonio  storico  -  artistico,  archeologico,  architettonico   e paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  utilizzando   le risorse umane e strumentali disponibili,  senza  nuovi  ed  ulteriori oneri per la finanza pubblica.                                  ART. 25                 (Strumenti di programmazione negoziale)  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo  22, le  amministrazioni  interessate,  statali,   regionali   e   locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662. In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per  la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni. 2. Gli strumenti di  programmazione  negoziale  di  cui  al  comma  1 prevedono misure finalizzate a: a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione  del patrimonio  storico  -  artistico,  archeologico,  architettonico   e paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  con  particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realta'  minori che ancora non  hanno  conosciuto  una  adeguata  valorizzazione  del proprio patrimonio a fini turistici; b) garantire,  ai  fini  dell'incremento  dei  flussi  turistici,  in particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di  incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al  finanziamento  degli interventi di recupero e di restauro dello stesso; c) assicurare la effettiva fruibilita', da  parte  del  pubblico  dei visitatori,  in  particolare  di  quelli  stranieri,   del   predetto patrimonio attraverso la  predisposizione  di  materiale  informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese  e  tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.                                  ART. 26                       (Funzioni di monitoraggio)  1. Le funzioni di monitoraggio delle attivita', elencate all'articolo 22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente  di  promozione  del turismo in Italia, nel rispetto delle  funzioni  e  delle  competenze degli uffici del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e tenendo  conto  dei  contratti  relativi  ai  sevizi  di   assistenza culturale e ospitalita' per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi  ed  ulteriori  oneri  per  la finanza pubblica.                                 CAPO III                             TURISMO SOCIALE                                 ART. 27                          (Fondo buoni vacanze)  1. Presso il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  competitivita'  del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista  dall'articolo 2, comma 193, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  di  seguito denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono: a)  risparmi  costituiti  da  individui,   imprese,   istituzioni   o associazioni   private   quali   circoli   aziendali,    associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie; b) risorse  derivanti  da  finanziamenti,  donazioni  e  liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati; c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui all'articolo 47,  secondo  comma,  della  legge  20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. 2. Allo scopo di favorire la crescita  competitiva  dell'offerta  del sistema turistico nazionale  con  appositi  decreti,  di  natura  non regolamentare, del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, sentito il Dipartimento per  le  politiche  della  famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite le modalita' per  l'erogazione  di  buoni  vacanza  da  destinare  ad interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.                                  CAPO IV                              ALTRI SETTORI                                 ART. 28                    (Turismo termale e del benessere)  1. Il turismo termale e' disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni. 2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista  dal  titolo III del presente Codice.                                  ART. 29                   (Turismo della natura e faunistico)  1.  L'agriturismo  e'  disciplinato  dall'articolo  3   del   decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20  febbraio  2006, n. 96. 2. Il turismo della natura comprende  le  attivita'  di  ospitalita', ricreative, didattiche,  culturali  e  di  servizi  finalizzate  alla corretta   fruizione   e   alla    valorizzazione    delle    risorse naturalistiche,  del  patrimonio  faunistico  e  acquatico  e   degli itinerari di recupero delle ippovie  e  delle  antiche  trazzere  del Paese. Per quanto non  specificamente  previsto  dalle  normative  di settore, e' disciplinato dal titolo III del presente Codice.                                  ART. 30                    (Turismo con animali al seguito)  1. Al fine di aumentare la competitivita' del settore e l'offerta dei servizi   turistici   a   favore   dei   visitatori   nazionali    ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad  agevolare e favorire l'accesso ai servizi  pubblici  e  nei  luoghi  aperti  al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito. 2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lo  Stato  promuove  la  fattiva collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.                                  ART. 31                            (Turismo nautico)  1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia  di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti  di fruizione  delle  aree  naturali  protette,  la  realizzazione  delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica  da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale,  pur se ricorrente, mediante impianti di  ancoraggio  con  corpi  morti  e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di  servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel  rispetto  della disciplina  paesaggistica   e   ambientale,   concessione   demaniale marittima o  lacuale,  anche  provvisoria,  non  necessita  di  alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando  la quantificazione del canone in base  alla  superficie  occupata.  Sono comunque fatte salve le competenze regionali in  materia  di  demanio marittimo, lacuale e fluviale.                                 TITOLO I                                CONTRATTI                                 CAPO I                    CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO                                 ART. 32                        (Ambito di applicazione)  1. Le disposizioni  del  presente  capo  di  applicano  ai  pacchetti turistici definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita  a chiunque    nel    territorio    nazionale    dall'organizzatore    o dall'intermediario, di cui all'articolo 33. 2. Il presente  capo  si  applica  altresi'  ai  pacchetti  turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o  a  distanza.  Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il  professionista e' obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione  del  diritto  di recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di recesso determina l'applicabilita' degli articoli 64, 65, 66 e  67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Per quanto  non  previsto  dal  presente  capo,  si  applicano  le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.                                  ART. 33                              (Definizioni)  1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto  che  si  obbliga,  in  nome proprio  e  verso  corrispettivo  forfetario,  a  procurare  a  terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione  degli  elementi  di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un  sistema di  comunicazione  a  distanza,   la   possibilita'   di   realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto  che,  anche  non  professionalmente  e senza scopo di lucro,  vende,  o  si  obbliga  a  procurare  a  terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi  dell'articolo  34  verso  un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico  o qualunque persona  anche  da  nominare,  purche'  soddisfi  tutte  le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per  conto  della quale  il  contraente  principale  si  impegna  ad  acquistare  senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti  turistici  direttamente  o tramite un venditore o tramite un intermediario.                                  ART. 34                          (Pacchetti turistici)  1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i  viaggi,  le  vacanze,  i circuiti tutto compreso, le  crociere  turistiche,  risultanti  dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di  almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo  36,  che  costituiscano,  per  la  soddisfazione  delle esigenze ricreative del turista, parte  significativa  del  pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di  uno  stesso  pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il  venditore  agli  obblighi del presente capo.                                  ART. 35                     (Forma dei contratti turistici)  1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta  in  termini  chiari  e  precisi.  Al  turista  deve   essere rilasciata  una  copia  del  contratto   stipulato   e   sottoscritto dall'organizzatore o venditore. 2. Il venditore che si obbliga a procurare  a  terzi,  anche  in  via telematica,  un  servizio  turistico  disaggregato,   e'   tenuto   a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma,  anche  elettronica.  Questi  documenti  o  la  fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.                                  ART. 36       (Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)  1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d'inizio  e  conclusione,  qualora  sia previsto un soggiorno frazionato, durata del  medesimo  con  relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico,  modalita'  della  sua  revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,  sbarco  ed  imbarco  nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; d) importo, comunque non  superiore  al  venticinque  per  cento  del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche'  il  termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato  a  titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice  civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato  dal  grave  inadempimento  della controparte; e)  estremi  della  copertura  assicurativa  obbligatoria   e   delle ulteriori polizze convenute con il turista; f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora,  luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua  eventuale  non  conformita'  alla  regolamentazione dell'Unione europea; h) ove il pacchetto turistico includa  la  sistemazione  in  albergo, l'ubicazione,  la  categoria  turistica,  il   livello,   l'eventuale idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le  principali caratteristiche, la conformita'  alla  regolamentazione  dello  Stato membro ospitante, i pasti forniti; i)  itinerario,  visite,  escursioni  o  altri  servizi  inclusi  nel pacchetto turistico, ivi compresa la  presenza  di  accompagnatori  e guide turistiche; l)   termine   entro   cui   il   turista   deve   essere   informato dell'annullamento del viaggio per  la  mancata  adesione  del  numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m)  accordi  specifici  sulle  modalita'  del  viaggio  espressamente convenuti tra l'organizzatore  o  l'intermediario  e  il  turista  al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del turista  per  la  cessione  del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il  turista  deve  presentare  reclamo  per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale  il  turista  deve  comunicare  la  propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni  contrattuali  di cui all'articolo 41.                                  ART. 37                       (Informazione del turista)  1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione  del contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per  iscritto informazioni  di  carattere  generale   concernenti   le   condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro  dell'Unione  europea  in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei  termini  per  il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita'  per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. 2. Prima dell'inizio del viaggio  l'organizzatore  e  l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze; b) generalita' e  recapito  telefonico  di  eventuali  rappresentanti locali  dell'organizzatore  o  dell'intermediario  ovvero  di  uffici locali contattatili dal turista in caso di difficolta'; c)  recapito  telefonico  dell'organizzatore   o   dell'intermediario utilizzabile in caso di  difficolta'  in  assenza  di  rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i  soggiorni  di  minorenne  all'estero,  recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto  con  questi  o  con  il responsabile locale del suo soggiorno; e) la facolta' di  sottoscrivere  un  contratto  di  assicurazione  a copertura delle spese sostenute dal turista  per  l'annullamento  del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni   contenute   nel   comma   1   devono   essere   fornite contestualmente alla stipula del contratto. 4. E' fatto comunque  divieto  di  fornire  informazioni  ingannevoli sulle modalita' del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e  sugli  altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.                                  ART. 38                         (Opuscolo informativo)  1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il  tipo,  la  categoria  di  trasporto utilizzato; b) la sistemazione in albergo o  altro  tipo  di  alloggio,  l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla  distanza  dalle  principali attrazioni turistiche del luogo, la  categoria  o  il  livello  e  le caratteristiche principali con  particolare  riguardo  agli  standard qualitativi offerti, la  sua  approvazione  e  classificazione  dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; d) l'itinerario; e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino  di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il  rilascio,  nonche'  gli  obblighi sanitari e le relative formalita' da  assolvere  per  l'effettuazione del viaggio e del soggiorno; f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e  le scadenze per il versamento del saldo; g) l'indicazione del  numero  minimo  di  partecipanti  eventualmente necessario per l'effettuazione  del  viaggio  tutto  compreso  e  del termine  entro  il   quale   il   turista   deve   essere   informato dell'annullamento del pacchetto turistico; h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si  esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza; i) gli  estremi  della  copertura  assicurativa  obbligatoria,  delle eventuali polizze assicurative facoltative a  copertura  delle  spese sostenute dal turista per  l'annullamento  del  contratto  o  per  il rimpatrio in caso di incidente o malattia,  nonche'  delle  eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in  relazione al contratto. 2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano  l'organizzatore e l'intermediario in relazione  alle  rispettive  responsabilita',  a meno che  le  modifiche  delle  condizioni  ivi  indicate  non  siano comunicate per iscritto  al  turista  prima  della  stipulazione  del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione. 3. Sono  parificati  all'opuscolo  le  informazioni  ed  i  materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.                                  ART. 39                        (Cessione del contratto)  1. Il turista puo' sostituire a se' un terzo che  soddisfi  tutte  le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti  dal contratto,   ove   comunichi   per   iscritto   all'organizzatore   o all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi  prima della partenza, di  trovarsi  nell'impossibilita'  di  usufruire  del pacchetto turistico e le generalita' del cessionario. 2. Il cedente  ed  il  cessionario  sono  solidamente  obbligati  nei confronti dell'organizzatore o dell'intermediario  al  pagamento  del prezzo  e  delle  spese  ulteriori  eventualmente   derivanti   dalla cessione.                                  ART. 40                         (Revisione del prezzo)  1. La  revisione  del  prezzo  forfetario  di  vendita  di  pacchetto turistico convenuto dalle parti e'  ammessa  solo  quando  sia  stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione  delle modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del  costo  del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle  di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti  o  negli  aeroporti,  del tasso di  cambio  applicato.  I  costi  devono  essere  adeguatamente documentati dal venditore. 2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere  superiore  al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al  comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto,  previo  rimborso  delle somme gia' versate alla controparte. 4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti  giorni che precedono la partenza.                                  ART. 41                (Modifiche delle condizioni contrattuali)  1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario  che  abbia necessita' di modificare in modo significativo uno  o  piu'  elementi del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta  al  turista, indicando il tipo di modifica e  la  variazione  del  prezzo  che  ne consegue, ai sensi dell'articolo 40. 2. Ove non accetti la proposta di modifica di  cui  al  comma  1,  il turista puo' recedere, senza pagamento di penali,  ed  ha  diritto  a quanto previsto nell'articolo 42. 3.  Il  turista  comunica  la  propria  scelta  all'organizzatore   o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in  cui  ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2. 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore  predispone adeguate  soluzioni  alternative  per  la  prosecuzione  del  viaggio programmato non comportanti oneri di  qualsiasi  tipo  a  carico  del turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. 5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il turista  non l'accetta per un giustificato motivo,  l'organizzatore  gli  mette  a disposizione un mezzo di trasporto  equivalente  per  il  ritorno  al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e  gli  restituisce  la differenza tra il costo delle prestazioni  previste  e  quello  delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.                                  ART. 42         (Diritti del turista in caso di recesso o annullamento                             del servizio)  1. Quando il turista recede dal contratto  nei  casi  previsti  dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto  turistico  viene  cancellato  prima della partenza  per  qualsiasi  motivo,  tranne  che  per  colpa  del turista, questi  ha  diritto  di  usufruire  di  un  altro  pacchetto turistico di qualita' equivalente o superiore  senza  supplemento  di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli  e'  rimborsata, entro sette  giorni  lavorativi  dal  momento  del  recesso  o  della cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il  turista  ha  diritto  ad  essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 3. Il comma 2 non si applica quando la  cancellazione  del  pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento  del  numero  minimo  di partecipanti  eventualmente  richiesto  ed  il  turista   sia   stato informato in forma scritta  almeno  venti  giorni  prima  della  data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore,  escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.                                  ART. 43                    (Mancato o inesatto adempimento)  1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in  caso  di mancato o inesatto adempimento  delle  obbligazioni  assunte  con  la vendita del pacchetto turistico,  l'organizzatore  e  l'intermediario sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno,  secondo  le   rispettive responsabilita'. Si considerano inesatto adempimento  le  difformita' degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. 2.  L'organizzatore  o  l'intermediario  che  si  avvale   di   altri prestatori di  servizi  e'  comunque  tenuto  a  risarcire  il  danno sofferto  dal  turista,  salvo  il  diritto  di  rivalersi  nei  loro confronti.                                  ART. 44                (Responsabilita' per danni alla persona)  1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del  pacchetto turistico e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o  l'Unione  europea,  che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano. 2. Il diritto al risarcimento del danno  si  prescrive  in  tre  anni dalla data del rientro del turista nel luogo di  partenza,  salvo  il termine   di   diciotto   o   dodici   mesi   per   quanto    attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel  pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per  i danni di cui al comma 1.                                  ART. 45       (Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona)  1. Le parti contraenti possono  convenire  in  forma  scritta,  fatta salva  in  ogni  caso  l'applicazione  delle  norme  sulle   clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal  danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 2. La limitazione di cui al comma  1  non  puo'  essere,  a  pena  di nullita', comunque inferiore  a  quanto  previsto  dalle  convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni  che  formano  oggetto del pacchetto turistico e dagli  articoli  1783  e  1784  del  codice civile. 3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un  anno  dal rientro del turista nel luogo della partenza.                                  ART. 46                      (Esonero di responsabilita')  1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' oggettiva,  previste  da norme speciali,  l'organizzatore  e  l'intermediario  sono  esonerati dalla responsabilita' di cui agli articoli 43,  44  e  45  quando  la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al  turista o e' dipesa dal  fatto  di  un  terzo  a  carattere  imprevedibile  o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L'organizzatore o  l'intermediario  apprestano  con  sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione  del  viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il   diritto   al risarcimento del danno nel caso in  cui  l'inesatto  adempimento  del contratto sia a questo ultimo imputabile.                                  ART. 47                       (Danno da vacanza rovinata)  1. Nel caso  in  cui  l'inadempimento  o  inesatta  esecuzione  delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico  non  sia  di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice  civile,  il turista puo' chiedere, oltre ed indipendentemente  dalla  risoluzione del contratto, un  risarcimento  del  danno  correlato  al  tempo  di vacanza inutilmente trascorso ed  all'irripetibilita'  dell'occasione perduta. 2. Ai fini della prescrizione si applicano  i  termini  di  cui  agli articoli 44 e 45.                                  ART. 48                        (Diritto di surrogazione)  1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito  il  turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in  tutti  i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. 2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti  i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso  utili  per l'esercizio del diritto di surroga.                                  ART. 49                                (Reclamo)  1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di  reclamo  affinche' l'organizzatore, il suo rappresentante locale o  l'accompagnatore  vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il turista puo' altresi'  sporgere  reclamo  mediante  l'invio  di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento,  all'organizzatore  o  all'intermediario,  entro   dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 3. La mancata presentazione del reclamo puo' essere valutata ai  fini dell'articolo 1227 del codice civile.                                  ART. 50                             (Assicurazione)  1.  L'organizzatore  e  l'intermediario  devono  essere  coperti   da contratto di assicurazione per la responsabilita' civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44,  45  e 47. 2. In ogni caso i contratti di  turismo  organizzato  possono  essere assistiti da polizze  assicurative  che,  per  i  viaggi  all'estero, garantiscano il rientro immediato del turista a  causa  di  emergenze imputabili   o   meno   al   comportamento    dell'organizzatore    o dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza  anche  di tipo economico. Tali polizze possono altresi' garantire, nei casi  di insolvenza o fallimento dell'intermediario o  dell'organizzatore,  il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del  pacchetto  turistico. Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano  sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore e' tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti. 3. Gli  organizzatori  e  gli  intermediari  possono  costituirsi  in consorzi   o   altre   forme   associative   idonee   a    provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui  al  comma  2.  Le  finalita'  del presente  comma  possono  essere   perseguite   anche   mediante   il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre  forme  associative di imprese e associazioni  di  categoria  del  settore  assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione. 4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per  il  prestatore  di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni  di  cui  all'articolo  33  del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo' chiedere  agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che,  all'estero,  si  siano esposte  deliberatamente,   salvi   giustificati   motivi   correlati all'esercizio di attivita'  professionali,  a  rischi  che  avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza. 6. E' fatta salva  la  facolta'  di  stipulare  anche  altre  polizze assicurative di assistenza al turista.                                  ART. 51                      (Fondo nazionale di garanzia)  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo  nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza  o  di  fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi  all'estero,  nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato  di  turisti  da  Paesi  extracomunitari  in   occasione   di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari  al  due  per cento  dell'ammontare  del  premio  delle  polizze  di  assicurazione obbligatoria  di  cui  all'articolo  50,  comma  1,  che  e'  versata all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnata,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo  di  cui al comma 1. 3. Il fondo interviene, per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come  determinata ai sensi del comma 2. 4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la  prescrizione  del  diritto  al rimborso. 5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 6. Le modalita'  di  gestione  e  di  funzionamento  del  fondo  sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o con decreto del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello  sviluppo economico.                                  CAPO II                       DELLE LOCAZIONI TURISTICHE                                 ART. 52            (Locazioni di interesse turistico e alberghiere)  1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo'  essere  inferiore  a  sei  anni  se  gli immobili sono  adibiti  ad  una  delle  attivita'  appresso  indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico,  quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.". 2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  "La  durata  della  locazione  non  puo' essere  inferiore  a  nove  anni  se  l'immobile  urbano,  anche   se ammobiliato, e' adibito ad attivita'  alberghiere,  all'esercizio  di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del  codice  civile  o all'esercizio di attivita' teatrali.".                                  ART. 53          (Locazioni ad uso abitativo per finalita' turistiche)  1. Gli alloggi locali esclusivamente  per  finalita'  turistiche,  in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del  codice civile in tema di locazione.                                TITOLO VII                               ORDINAMENTO                                 CAPO I                             ORGANIZZAZIONE                                 ART. 54        (Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia                              di turismo)  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il  Ministro  delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI  e  CAI,  in modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei  rispettivi settori di competenza.                                  ART. 55    (Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo)  1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e' la struttura  di  supporto  delle  politiche  del  Governo  nell'area funzionale relativa al settore turismo. 2. Il Dipartimento per lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  si avvale degli altri organismi costituiti e delle societa' partecipate.                                  ART. 56                   (Conferenza nazionale del turismo)  1. La Conferenza nazionale del turismo e' indetta dal Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni  due  anni ed e'  organizzata  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano. 2.  Sono  convocati  per  la  Conferenza:  i   rappresentanti   della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato,  della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome  di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia  (UPI)  e dell'Unione nazionale comuni  comunita'  enti  montani  (UNCEM),  del Consiglio  nazionale  dell'economia   e   del   lavoro   (CNEL),   di UNIONCAMERE,  dell'ISTAT  e  delle  altre  autonomie  territoriali  e funzionali,  i   rappresentanti   delle   associazioni   maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici,  dei  consumatori,  del turismo sociale, delle  associazioni  pro  loco,  delle  associazioni senza  scopo  di  lucro  operanti  nel  settore  del  turismo,  delle associazioni  ambientaliste  e   animaliste,   delle   organizzazioni sindacali dei lavoratori. 3. La Conferenza  esprime  orientamenti  per  la  definizione  e  gli aggiornamenti del documento  contenente  le  linee  guida  del  piano strategico nazionale. 4. La Conferenza, inoltre, ha lo  scopo  di  verificare  l'attuazione delle  linee  guida,  con  particolare  riferimento  alle   politiche turistiche e a quelle  intersettoriali  riferite  al  turismo,  e  di favorire il confronto tra le  istituzioni  e  le  rappresentanze  del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna  Conferenza  sono  trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. 5.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento  della  Conferenza  si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti  di  bilancio  della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il  Dipartimento  per lo sviluppo e la competitivita' del  turismo,  con  le  risorse  allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.                                  ART. 57            (Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) -                    Agenzia nazionale del turismo)  1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, e' un  ente  dotato  di personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di  gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile  2006,  n. 207, e successive modificazioni. 2. L'Agenzia  svolge  tutte  le  funzioni  di  promozione  all'estero dell'immagine  unitaria  dell'offerta  turistica   nazionale   e   ne favorisce  la  commercializzazione  anche   al   fine   di   renderla competitiva sui mercati internazionali. 3. L'Agenzia e' sottoposta alla  diretta  attivita'  di  indirizzo  e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro delegato.                                  ART. 58        (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)  1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei  diversi  soggetti, che  operano  nel  settore  del  turismo,  con  la  politica   e   la programmazione nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'  istituito  il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia,  di  seguito denominata  Comitato.  Con  il  medesimo  decreto  sono  regolati  il funzionamento e l'organizzazione del Comitato. 2. Il Comitato  e'  presieduto,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare  un  suo rappresentante. Il decreto di istituzione del  Comitato  assicura  la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e  privati  operanti  nel settore turistico. 3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea  delle  strutture  pubbliche  dedicate  a garantire i servizi del turista; b)  accordi  di  programma  con   le   regioni   e   sviluppo   della strutturazione  turistica  sul  territorio  progetti  di   formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale; d)  promozione  dell'immagine  dell'Italia,  nel  settore  turistico, all'interno confini nazionali, con  particolare  riguardo  ai sistemi turistici di  eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunita' di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere  nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano  territori, soggetti pubblici  e privati; f) raccordo e cooperazione  tra  regioni,  province  e  comuni  e  le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 4. L'istituzione ed il  funzionamento  del  Comitato  non  comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione e' a titolo gratuito.                                  CAPO II              PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA                                 ART. 59            (Attestazione di eccellenza turistica nel settore                    enogastronomico ed alberghiero)  1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana,  e'  istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di  cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese  della  ristorazione italiana che, con la propria attivita', abbiano contribuito  in  modo significativo e  protrattosi  nel  tempo,  per  l'alta  qualita',  la ricerca e la professionalita', alla formazione  di  un'eccellenza  di offerta  tale  da  promuovere  l'immagine   dell'Italia   favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione  e  tipicita' della relativa  offerta.  Ai  medesimi  fini  e'  altresi'  istituita l'attestazione   di   eccellenza   turistica,   denominata    Maestro dell'ospitalita' italiana, da attribuire,  ogni  anno,  alle  imprese alberghiere  italiane  che,  con  la   propria   attivita',   abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualita', la  ricerca  e  la  professionalita',  alla  formazione  di un'eccellenza di offerta tale da  promuovere  l'immagine  dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicita' della relativa offerta. 2. Ai fini di cui  al  comma  1,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o il Ministro delegato e' autorizzato  a  disciplinare,  con proprio decreto, sul quale e' acquisito il  parere  della  Conferenza unificata di cui agli articoli 8  e  9  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, le modalita' organizzative e procedurali  idonee al conferimento  della  'attestazione  di  eccellenza  turistica,  da rilasciare   sulla   base   di   criteri   oggettivi    di    agevole verificabilita'. Con il medesimo decreto viene individuato il  numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque  non  superiore  a venti per ciascuna onorificenza. 3. L'impresa di ristorazione  ed  alberghiera  alla  quale  e'  stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica  puo'  utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o  pubblicitari.  Trascorso il biennio il titolare dell'autorizzazione  conserva  il  diritto  di indicarla  nel  proprio  logo  e  nella  propria  insegna,   con   la precisazione del biennio di riferimento. 4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie  ed  altri  oggetti, con sopra riprodotto il  simbolo  della  attestazione  di  eccellenza turistica con l'indicazione del biennio  di  conferimento,  idonei  a segnalare adeguatamente il possesso della  predetta  attestazione  da parte dell'impresa di ristorazione. 5. E' autorizzato l'inserimento delle  denominazioni  delle  imprese, cui sia stata attribuita l'attestazione di  eccellenza  turistica  di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.                                  ART. 60              (Attestazione Medaglia al merito del turismo           per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia)  1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito  del  turismo per  la  valorizzazione  dell'immagine   dell'Italia,   destinata   a tributare un giusto riconoscimento alle  persone  che,  per  il  loro impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata  dei servizi resi,  hanno  efficacemente  contribuito  allo  sviluppo  del settore turistico ed alla valorizzazione e  diffusione  dell'immagine dell'Italia nel mondo. 2. A tali fini,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il Ministro delegato  disciplina,  con  proprio  decreto  sul  quale  e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  le  modalita' organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione, da  rilasciare  sulla  base   di   criteri   oggettivi   di   agevole verificabilita' individuati con riferimento ai parametri  di  cui  al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero  massimo di imprese da premiare ogni anno.                                  ART. 61                   (Caratteristiche dell'attestazione)  1. L'attestazione  di  cui  all'articolo  60  comprende  tre  livelli crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro. 2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato  con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro delegato. 3. Il contingente annuale di attestazioni e' fissato in  10  medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.                                  ART. 62                       (Modalita' di attribuzione)  1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata  mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato,  sul  quale  e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione e' fatto da una Commissione nominata  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei  Ministri  o  del  Ministro  dallo  stesso  delegato  e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della  Struttura  di  missione  per  il  rilancio dell'immagine dell'Italia, ove esistente; d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT  o  da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata  esperienza nel settore turistico. 3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, e' a  titolo gratuito.                                  ART. 63            (Istituzione della Medaglia al merito del turismo                     per gli italiani all'estero)  1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito  del  turismo per  gli  italiani  all'estero,  destinata  a  tributare  un   giusto riconoscimento alle persone  operanti  all'estero  che  per  il  loro impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata  dei servizi resi  hanno  illustrato  il  Made  in  Italy  in  modo  tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.                                  ART. 64                   (Caratteristiche dell'attestazione)  1. L'attestazione  di  cui  all'articolo  63  comprende  tre  livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro. 2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato  con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro delegato. 3. Il contingente annuale di attestazione e' fissato in  10  medaglie d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.                                  ART. 65                       (Modalita' di attribuzione)  1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata  mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di  concerto  con  il Ministro degli affari esteri. 2. L'accertamento dei titoli per il conferimento  delle  attestazioni e' fatto da una Commissione nominata con decreto del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro  delegato che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della  Struttura  di  missione  per  il  rilancio dell'immagine dell'Italia; d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da  un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalita' nel settore turistico; f) da un membro designato  dal  Ministero  degli  affari  esteri  fra persone in possesso di  elevata  esperienza  e  professionalita'  nel settore turistico. 3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, e' a titolo gratuito.                                 CAPO III       LA QUALITA' DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE                            CARTA DEI SERVIZI                                 ART. 66          (Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici                       sul territorio nazionale)  1. Al fine di aumentare la qualita' e la competitivita'  dei  servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, nell'ambito delle attivita' istituzionali adottano la carta  dei servizi turistici da esse erogati. 2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali  modalita'  e  quali  standard  di  qualita'  si  intendono garantire. 3. Le carte dei servizi  di  cui  al  comma  1  sono  trasmesse  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  delegato, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle  prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e  sociali,  sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.                                  ART.67         (Composizione delle controversie in materia di turismo)  1. La procedura di mediazione, finalizzata alla  conciliazione  delle controversie in materia  di  turismo,  e'  disciplinata  dal  decreto legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  costituisce  condizione  di procedibilita' della  domanda  giudiziale  o  arbitrale  se  cio'  e' previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola  deve  essere  specificamente  approvata  per  iscritto  dal turista. 2. Resta salva la facolta' del turista di ricorrere  a  procedure  di negoziazione  volontaria   o   paritetica   o   alla   procedura   di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o  conciliative  per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la  fornitura  di  servizi  turistici,  istituite  ai  sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29  dicembre  1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta'  di avvalersi delle  associazioni  dei  consumatori.  Tale  procedura  di conciliazione e' disciplinata dagli articoli 140 e  141  del  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.                                  ART. 68                         (Assistenza al turista)  1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del  turismo, nell'ambito delle attivita' istituzionali, assicura  l'assistenza  al turista, anche attraverso  call  center.  E'  altresi'  istituito  lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli  orari,  comunicati sul  sito  istituzionale,  presso  il  quale  le  persone  fisiche  e giuridiche, nonche' gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti  di  imprese  ed  operatori  turistici  per  l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice. 2. Ai fini di  assistenza  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la competitivita' del turismo assicura l'omogeneita' di informazioni  in ordine ai diversi servizi previsti per i  turisti,  anche  attraverso l'individuazione  di  denominazioni  standard,   da   attribuirsi   a strutture pubbliche che operano in tale settore. E'  fatta  salva  la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria  e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  possono prevedere la istituzione di sportelli del  turista  la  cui  gestione puo' essere delegata agli enti locali.                                  ART. 69                         (Gestione dei reclami)  1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del  turismo, ricevuta l'istanza  di  cui  all'articolo  68,  avvia  senza  ritardo l'attivita' istruttoria, informando  contestualmente  il  reclamante, l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro  il  termine  di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. 2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e  la competitivita' del turismo puo' richiedere dati, notizie o  documenti ai soggetti proponenti  il  reclamo,  alle  imprese,  agli  operatori turistici  e  ai  soggetti  sui  quali  esercita  la  vigilanza,  che rispondono  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  della richiesta. In tale caso il procedimento e' sospeso fino alla scadenza del suddetto termine. 3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la  competitivita'  del  turismo comunica ai  soggetti  di  cui  al  comma  2  l'esito  dell'attivita' istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla  richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il  Ministro  delegato disciplina con regolamento  la  procedura  di  gestione  reclami,  da svolgere nell'ambito delle attivita' istituzionali, che  si  conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.fonte (www.normattiva.it)